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Data: 12/03/2013 21:00:00 - Autore: Licia Albertazzi![]() Se la precedente (e ancora vigente) disciplina, per rendere esecutivi simili atti, necessita di un'assemblea che raggiunga, in seconda convocazione, almeno un terzo dei voti rispetto alla totalità dei condomini - rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo dello stabile - da Giugno per adottare questo tipo di provvedimenti occorrerà come minimo la maggioranza degli intervenuti corrispondente alla metà del valore dell'edificio. Obiettivo del legislatore è quindi quello di concedere l'esecuzione di opere edilizie importanti soltanto a fronte di un valido sostegno di un numero rilevante di condomini: la legge mira a rendere la volontà comune la più uniforme possibile (principio della solidarietà condominiale). In questo modo tuttavia andrà inevitabilmente penalizzandosi la condizione dei disabili residenti nell'edificio, per i quali andrà ad innalzarsi il quorum necessario all'adozione di tutti quei provvedimenti in molti casi utili, spesso indispensabili, per un utilizzo mirato ed ottimale di tutti i servizi condominiali (come, ad esempio, l'allargamento di un ascensore e del suo canale di scorrimento o l'installazione di rampe in punti strategici dell'edificio). Occorrerà quindi in futuro interpretare la nuova normativa equilibrando tra loro tutti gli interessi giuridici coinvolti. |
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