Data: 20/07/2022 09:00:00 - Autore: Antonio Baudi

Vizi del volere

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Se si chiede ad un qualsiasi studente di diritto civile quali siano i vizi del volere la risposta sarà ovvia: i vizi del volere sono tre e precisamente l'errore, la violenza ed il dolo.

Errore

La risposta sembra corretta ed esauriente, ma un momento di riflessione si impone. L'errore, inteso come falsa conoscenza di un dato reale, è certamente un vizio psichico.
Si tratta dell'errore che ha determinato il volere in maniera patologica, perché, se il soggetto non si fosse sbagliato ed avesse avuto una corretta coscienza e adeguata rappresentazione del dato reale nella sua effettività, non si sarebbe determinato a volere. Si spiega, di conseguenza, che l'errore, per essere rilevante, e dunque causa di annullabilità negoziale deve essere essenziale, deve vertere su un elemento importante della contrattazione (ex art. 1429 c.c.).

Violenza

Anche la violenza è causa di annullamento del contratto (1434) ma, esaminata nella sua essenza, non è un vizio della psiche; essa è in realtà il connotato di un comportamento esterno, proveniente da una parte o da una terza persona, che si esprime in forma di minaccia, essendo altra fattispecie la violenza fisica, vis absoluta che, come si sa, elimina in radice l'agire libero ed il volere che lo sostiene.
Coerentemente il legislatore pretende che il contegno sia minatorio in quanto abbia per oggetto un male ingiusto ed impressioni una persona munita di normale sensatezza (1435). Se la violenza in esame si identifica nella condotta proveniente dall'esterno, essa non è propriamente un vizio del volere negoziale, ma, a ben riflettere, è la causa determinante un vizio, che va identificato nello stato di timore mentale che turba in maniera incisiva e determinante la formazione del corretto volere.
La fondatezza del rilievo risalta dalla lettura del fondamentale disposto in tema di vizi del consenso, laddove il consenso è viziato appunto perché estorto con violenza, inquinato dallo stato di timore che la minaccia ha provocato.

Dolo

Ancor più calzanti risultano i rilievi in tema di dolo. Il dolo è causa di annullamento (1439) quando “i raggiri” usati dall'altro contraente o dal terzo sono stati tali che, senza di essi, il raggirato non si sarebbe determinato a contrattare.
E' evidente che, anche in questo caso, il dolo è in realtà il comportamento raggiratorio tenuto da soggetto esterno, parte o terzo che sia, e che il vizio del volere sia altro, identificabile nello stato psichico del truffato, primo evento patito dalla persona offesa del reato in diritto penale, e qualificato come errore, errore non spontaneo ma provocato dall'altrui inganno.

Error e metus

In definitiva, il disposto dell'art. 1427, che, in tema di vizi del consenso, è intitolato con riferimento all'errore, alla violenza ed al dolo, va letto con attenzione, perché più propriamente riguarda il consenso (a) dato per errore, (b) estorto con la violenza o (c) carpito con dolo.
Sembra che i vizi del consenso siano tre e siano quelli detti, ma la risposta non è corretta.
Avevano ragione gli antichi romani, quelli che coltivavano il diritto classico: i vizi del volere sono due e si identificano nell'error e nel metus, l'errore ed il timore, autentici vizi psichici, con la precisazione che il timore deriva da minaccia (vis psichica) e che l'errore può essere spontaneo o provocato dall'altrui inganno (dolo).

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