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Data: 17/03/2013 09:45:00 - Autore: Licia Albertazzi![]() Recita infatti il secondo comma dell'art. 608 codice procedura civile che “l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e (...) immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”. Affinchè l'espropriazione sia valida anche nei confronti dei terzi detentori dell'immobile occorre perciò che il codetentore riconosca il creditore compossessore. Diversamente, come nel caso in oggetto - ove il legittimo detentore è il comproprietario al 50% - il comproprietario può giustamente proporre opposizione al creditore che proceda all'esecuzione forzata dell'immobile per l'intera quota |
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