Data: 08/03/2013 09:30:00 - Autore: A.V.
In tema di avviamento di un'azienda, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione I, n. 5845 dell'8/3/2013 ha cristallizzato il principio secondo il quale non essendo l'avviamento un bene compreso nell'azienda, ma una qualit� immateriale della stessa che determina una serie di fattori incrementali positivi quali il successo dell'organizzazione interna, delle capacit� gestionali, della localizzazione, della notoriet� e del brand, in tema in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c., se viene meno la qualit� promessa o semplicemente ha un valore inferiore al pattuito, non solo la si pu� dedurre in contratto, ma pu� dare luogo alla figura dell'inadempimento, divenendo il fondamento dell'azione di riduzione del prezzo.

Cos� ha sancito la Suprema Corte, nel caso specifico, una controversia sulla esecuzione di un contratto di compravendita aziendale, con attivit� di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica.

In tal senso, le ipotesi previste dai rispettivi artt. 1490 e 1497 codice civile differiscono giuridicamente, perch� il primo vizio attiene alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, rendendola inidonea e comunque non adatta alla causa giuridica preposta, cio� all'uso per il quale era destinata, determinandone un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre il secondo vizio (la mancanza delle qualit� promesse o essenziali), implica che la cosa venduta debba considerarsi naturalmente e strutturalmente come appartenente ad un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la funzione economico e sociale del negozio giuridico.
Autore: Shanna
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