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Data: 08/03/2013 09:30:00 - Autore: A.V.![]() Così ha sancito la Suprema Corte, nel caso specifico, una controversia sulla esecuzione di un contratto di compravendita aziendale, con attività di autorimessa, lavaggio ed officina meccanica. In tal senso, le ipotesi previste dai rispettivi artt. 1490 e 1497 codice civile differiscono giuridicamente, perché il primo vizio attiene alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, rendendola inidonea e comunque non adatta alla causa giuridica preposta, cioè all'uso per il quale era destinata, determinandone un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre il secondo vizio (la mancanza delle qualità promesse o essenziali), implica che la cosa venduta debba considerarsi naturalmente e strutturalmente come appartenente ad un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la funzione economico e sociale del negozio giuridico. Autore: Shanna |
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