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Data: 20/03/2013 09:40:00 - Autore: Davide Sacco![]() Le societŕ prive di personalitŕ giuridica sono le societŕ in nome collettivo (közkereseti társaság, sigla: Kkt.) e le societŕ in accomandita semplice (betéti társaság, sigla: Bt.). Le societŕ dotate di personalitŕ giuridica sono quelle a responsabilitŕ limitata (korlátolt felelősségű társaság, sigla: Kft.) e le societŕ per azioni (részvénytársaság, sigla: Rt.). Le societŕ a responsabilitŕ limitata possono essere anche unipersonali (egyszemélyes Kft.). Le societŕ per azioni possono costituirsi quali societŕ a partecipazione ristretta (zártkörű részvénytársaság, sigla Zrt.) o a partecipazione pubblica (nyilvános részvénytársaság, sigla Nyrt.). Le societŕ per azioni a partecipazione ristretta possono essere anche unipersonali.(egyszemélyes Zrt.). Le societŕ cooperative aventi personalitŕ giuridica possono assumere la forma del consorzio (egyesülés). Questa forma é la meno diffusa. La forma sociale delle societŕ puň essere mutata purché siano rispettate precise condizioni previste dal legislatore ungherese. Ogni societŕ ha una denominazione sociale. Anche le societŕ prive di personalitŕ giuridica hanno capacitŕ giuridica e possono, pertanto, acquisire diritti ed assumere obblighi – possono, ad esempio, diventare titolari del diritto di proprietŕ, stipulare contratti ed essere sia legittimati attivi che passivi in giudizio. Di conseguenza, da questo punto di vista, nella prassi non c'č alcuna differenza tra le societŕ dotate e quelle non dotate di personalitŕ giuridica. La costituzione delle societŕ, che ha quale scopo l'esercizio in comune di attivitŕ economiche, puň avvenire da parte di persone fisiche e giuridiche, straniere ed ungheresi, nonché da societŕ prive di personalitŕ giuridica che possono aderire, in qualitŕ di soci, anche a societŕ giŕ operanti oppure possono acquisire delle partecipazioni societarie (azioni). Per la costituzione delle societŕ, ad eccezione di quelle a responsabilitŕ limitata e delle societŕ per azioni, sono necessari almeno due soci. Le societŕ possono essere costituite anche per l'esercizio in comune di attivitŕ economiche prive di finalitŕ lucrative (societŕ senza scopo di lucro). Le societŕ non lucrative possono assumere qualsiasi forma societaria. Il carattere non lucrativo della societŕ deve essere segnalato nella denominazione sociale accanto all'indicazione della forma societaria. Le persone fisiche non possono diventare soci illimitatamente responsabili di piů di una societŕ ed i minorenni non possono in nessun caso diventare soci illimitatamente responsabili delle societŕ.. Le societŕ in nome collettivo ed in accomandita semplice non possono essere soci illimitatamente responsabili di altra societŕ. Le societŕ unipersonali, salvo diverse disposizioni di legge, possono costituire altre societŕ unipersonali ed essere, quindi, soci (azionisti) unici di societŕ. La costituzione delle societŕ puň essere vincolata dalla legge alla concessione di una licenza da parte delle autoritŕ (licenza di costituzione). Se l'esercizio della specifica attivitŕ economica č vincolata da qualche norma giuridica, esclusi i decreti municipali, al rilascio di una licenza da parte delle autoritŕ (licenza necessaria per l'esercizio dell'oggetto sociale), la societŕ potrŕ iniziare ed esercitare tale attivitŕ solo se in possesso della necessaria licenza. Salvo le eccezioni derivanti da specifiche norme di legge, esclusi i decreti municipali, le societŕ possono svolgere le attivitŕ per cui č richiesta un'abilitazione solo se c'č almeno una persona abilitata (con titolo professionale) idoneo tra i soci che prestano personalmente la propria opera oppure tra i prestatori di lavoro o tra quanti svolgono, in base ad un contratto civilistico duraturo stipulato con la societŕ stessa, qualche attivitŕ a favore di essa. Con l'atto costitutivo volto alla costituzione di una societŕ in nome collettivo (közkereseti társaság, sigla: Kkt.) i soci della societŕ si impegnano ad esercitare in comune, con responsabilitŕ illimitata e solidale, un'attivitŕ economica ed a mettere a disposizione della societŕ i conferimenti necessari a tal fine. Di conseguenza, qualora la societŕ non possa adempiere i propri obblighi, in tal caso i soci devono pagare i debiti dal proprio patrimonio ed i creditori possono richiedere i propri crediti anche da un socio dei soci. Quest'ultimo, dopo aver pagato l'intero debito della societŕ, ha diritto di richiedere proporzionalmente il rimborso agli altri soci. Alla costituzione della societŕ non č necessario che i soci versino un capitale sociale minimo. Ovviamente al fine di avviare l'attivitŕ della societŕ i soci devono finanziare la stessa conferendo un capitale sociale ideneo ad avviare l'attivitŕ oppure procedere con il finanziamento socio. Con l'atto costitutivo volto alla costituzione di una societŕ in accomandita semplice (betéti társaság, sigla: Bt.) i soci della societŕ si impegnano all'esercizio in comune di un'attivitŕ economica. In tale societŕ almeno uno dei soci (il socio accomandatario) ha, nei confronti degli obblighi non soddisfacibili con il patrimonio sociale, una responsabilitŕ illimitata e solidale con gli altri soci accomandatari, mentre almeno un altro socio (il socio accomandante) č obbligato solo all'apporto del proprio conferimento assunto nel contratto sociale, senza rispondere invece, salvo le eccezioni di legge, degli obblighi societari. Alla costituzione della societŕ i soci non sono tenuti a versare un capitale sociale minimo. La societŕ a responsabilitŕ limitata (korlátolt felelősségű társaság, sigla: Kft.) č una societŕ costituita con un capitale sociale composto da quote di conferimento aventi ammontari predefiniti (capitale sociale sottoscritto). Per tale forma societaria, gli obblighi dei soci nei confronti della societŕ sono limitati all'apporto dei propri conferimenti sociali e degli altri conferimenti eventualmente previsti nel contratto sociale. I soci, ad eccezione di quanto stabilito da specifiche normative, non rispondono delle obbligazioni assunte dalla societŕ. In caso di estinzione senza successore legale delle societŕ a responsabilitŕ limitata e delle societŕ per azioni, non possono appellarsi alla propria responsabilitŕ limitata i soci (gli azionisti) che ne abbiano abusato. I soci (gli azionisti) delle societŕ a responsabilitŕ limitata e di quelle per azioni che abbiano abusato, a discapito dei creditori, della propria responsabilitŕ limitata oppure della personalitŕ giuridica separata della societŕ, risponderanno illimitatamente e solidalmente degli impegni non adempiuti dalla societŕ di cui si č verificata l'estinzione. La responsabilitŕ dei soci (degli azionisti) sussiste in modo particolare nel caso in cui abbiano gestito il patrimonio della societŕ come fosse patrimonio proprio, oppure che abbiano ridotto il patrimonio della societŕ a favore di se stessi o di terzi, nonostante il fatto che sapevano o, procedendo con la dovuta cura, avrebbero potuto sapere che la societŕ, in conseguenza di ciň, sarebbe diventata incapace di adempiere i propri impegni nei confronti di terzi. Tali regole devono essere applicate, per quanto compatibili, anche ai soci accomandanti delle societŕ in accomandita semplice. Ai sensi della vigente normativa ungherese, il capitale sociale minimo č 500.000,-HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa € 1.666,00). Questa forma societaria é la piú diffusa in Ungheria. Le societŕ possono essere costituite anche da un unico socio mediante l'acquisto da parte di quest'ultimo della proprietŕ di tutte le quote sociale di una societŕ giŕ funzionante (societŕ unipersonale). La societŕ per azioni č una societŕ che viene costituita con un capitale sociale composto da azioni aventi un numero e valori nominali predefiniti (capitale sociale sottoscritto) e nella quale gli obblighi dei soci (degli azionisti) nei confronti della societŕ per azioni si limitano alla prestazione del valore nominale oppure del valore d'emissione delle azioni. Gli azionisti, salvo le eccezioni di legge, non rispondono delle obbligazioni della societŕ per azioni. Le societŕ per azioni possono costituirsi a partecipazione ristretta (zártkörű részvénytársaság, sigla Zrt.) o a partecipazione pubblica (nyilvános részvénytársaság, sigla Nyrt.). Le societá per azioni a partecipazione ristretta possono essere anche unipersonali (egyszemélyes Zrt.). Il capitale sociale minimo della societŕ per azioni a partecipazione ristretta attualmente é 5.000.000,- HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa € 16.666,00). e a partecipazione pubblica é 20.000.000,- HUF (pari al tasso di cambio odierno a circa € 66.666,00). Il consorzio (egyesülés) č una societŕ cooperativa, avente personalitŕ giuridica, costituita dai soci per favorire la redditivitŕ della loro gestione economica, per coordinare le loro attivitŕ economiche ed ai fini della rappresentanza dei loro interessi. Il consorzio non tende al raggiungimento di un vantaggio patrimoniale per se stesso; i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti eccedenti il patrimonio del consorzio. A disposizione per i lettori interessati ad ulteriori approfondimenti Avv. Davide Sacco e Dr. Ivan Sandor Nemes sacco@consulenzalegaleungheria.it www.consulenzalegaleungheria.it Tel. +36.70.3452680 / +39.347.8022372 |
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