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Data: 09/04/2013 10:00:00 - Autore: L.V. La pratica del libero spostamento delle merci all'interno dell'area portuale è garantito sempre in presenza di documenti specifici predisposti per le stesse, affinché la movimentazione possa avvenire senz'alcun tipo di problematica. Questi documenti, difatti, sono utili per il trasferimento dei beni da un porto ad un retroporto, ma va comunque sottolineato come l'emissione degli stessi ha un certo costo, anche in termini temporali. Non si può poi del resto sottacere che la mancata emissione degli stessi documenti potrebbe essere inoltre considerata come una vera e propria violazione contro i vincoli imposti dalla legislazione comunitaria vigente in termini doganali: quest'ultima, infatti, prevede che le merci possano abbandonare gli spazi doganali – i cosiddetti terminal portuali – unicamente dopo che gli stessi siano stati sottoposti alle misure daziali o al pagamento di una garanzia degli stessi. In questo caso, sarà necessario che il retroporto sia già in possesso di un'autorizzazione in ragione della quale sia possibile la gestione della stessa, all'interno di uno specifico magazzino per la custodia temporanea, che la dogana abbia preventivamente autorizzato e riconosciuto come titolare di questi particolari diritti. A questo proposito, va specificato come per la temporanea custodia ci si riferisca allo speciale stato delle merci, che si trovano in questo senso in attesa di ottenere una destinazione doganale in un dato periodo previsto. Ad esempio, nel caso di merci che siano giunte all'interno del territorio doganale comunitario attraverso la via marittima, il termine è fissato in quarantacinque giorni e, invece, in tutti gli altri casi questo termine temporale è ristretto invece a soli quindici giorni. Secondo questa procedura, quindi, la merce resta de facto senza un vero proprietario, giacché la stessa non è stata sottoposta ad alcuna dichiarazione dal punto di vista doganale. Sempre in questo ambito, peraltro, sono esclusi i trasferimenti dei container effettuati tramite l'utilizzo di veicoli stradali. Solo in due particolari circostanze è possibile prendere in considerazione questo tipo di movimentazione delle merci, in presenza di specifiche esigenze, che richiedono, ad esempio, esclusivamente l'utilizzo del trasporto stradale, oppure, nel caso di sperimentazione di innovazioni tecnologiche, in contesti particolari in cui sia proprio necessario far fronte a necessità non comuni. Le ragioni che stanno alla base della scelta di questa particolare procedura si spiegano attraverso delle specifiche esigenze dal punto di vista della sicurezza, considerando come si possa ritenere maggiormente semplice ed ovvio che lo spostamento di un dato carico possa avvenire all'interno di un camion, piuttosto che su un treno all'interno di un vagone. La procedura che viene imposta dall'Agenzia delle Dogane comprende una serie di adempimenti sui generis, svolti dagli operatori coinvolti nel trasporto, per il quale è però responsabile il gestore del magazzino di custodia temporanea. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA Studio Legale e di consulenza aziendale in Spagna Ana Fernandez & Geval Indirizzo: Calle General Urrutia, 75 – 7A - 46013 Valencia (Spagna) Tel: +39 0861 18 86 156 Email: abogadafernandez@nonbisinidem.com Contatti con lo Studio Legale Ana Fernandez & Geval Brochure dello studio legale |
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