Data: 16/06/2013 09:30:00 - Autore: L.V.
Una delle procedure logistiche tra le più importanti, all'interno di ogni schema complesso di trasporto, è sicuramente la movimentazione dei container, i quali costituiscono in tante circostanze l'unico supporto ottimale per organizzare lo spostamento di merci da una parte all'altra del mondo. Ma la movimentazione dei container all'interno delle aree portuali o dei cosiddetti retro porti, a causa di complicate procedure doganali, può diventare articolata e complessa: a tale proposito, sono state introdotte alcune norme procedurali semplificate, in ossequio alla normativa comunitaria.

In modo particolare, ad incidere notevolmente sul disbrigo di pratiche amministrative è la circolazione libera dei beni tra porti e retro porti, aspetto non da sottovalutare anche in ragione della pianificazione territoriale che, ad oggi, non permette di ampliare in tanti casi le aree degli scali marittimi più rilevanti in Italia. Ciò complica in modo non indifferente la creazione di strutture ed infrastrutture amministrative ed operative che rendano semplici le procedure, con una situazione che de facto rende meno concorrenziali e semplici le pratiche rispetto ai maggiori porti dell'Europa settentrionale o anche nei confronti di quelli spagnoli di Barcellona e Valencia.

Anche in ragione dell'orientamento commerciale degli armatori, che in linea di massima tendono ad ottimizzare i trasporti in modo sempre più crescente, attraverso l'utilizzo di navi porta-container di grandi dimensioni, spesso al di fuori della portata di alcuni scali marittimi in Italia, le cose si complicano ulteriormente, venendosi a creare la necessità di edificare delle aree appositamente concepite per lo stoccaggio e l'immagazzinamento di merci al di fuori dei porti. Queste aree, realizzate nei pressi dei porti, oltre ad essere raggiungibili con facilità ed offrire una buona capacità nella ricettività delle merci, debbono certamente essere supportate da normative semplici che ne rendano efficace e conveniente l'esercizio.

In effetti, lo sviluppo di logistica integrata ed intermodalità, con l'uso di mezzi differenti adeguati ad offrire determinate prestazioni economicamente vantaggiose, ha posto una questione politica importante al legislatore, soprattutto in ragione della loro capacità di creare poli per lo sviluppo economico con un notevole indotto. Le questioni doganali, infatti, implicano sempre una dilatazione di tempi ed un incremento dei costi che, se eccessivi, possono rendere antieconomica un'operazione simile, causando una delocalizzazione dei servizi in location dove le tempistiche – a parità di costi o in alcuni casi anche con un esborso superiore – assicurano comunque tempestività. In Italia, per ovviare al problema della documentazione per il trasporto tra porti ed interporti, è stata introdotta sperimentalmente una nuova forma di libera movimentazione dei container tra aree portuali e magazzini per la custodia temporanea delle merci nei retro porti – all'interno di un territorio di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane operativo nel porto. Tutto ciò in ossequio alle normative europee vigenti in materia doganale, sebbene a determinate condizioni inderogabili, cioè entro 45 giorni se il trasporto è avvenuto via mare o 15 se con modalità differente.

Questa sperimentazione è stata portata a termine con l'intervento dell'Ufficio delle Dogane di Genova, in relazione ai collegamenti con i porti di Voltri e l'interporto di Rivalta Scrivia.
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