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Data: 25/03/2013 10:00:00 - Autore: L.V. Con la direttiva europea 92/106/CEE relativa ai trasporti combinati di merci intracomunitari si è cercato di creare uno standard utile per tutte le nazioni facenti parte dell'Unione Europea, con un testo che potesse peraltro essere utile ad introdurre una gestione coordinata dei vari trasporti combinati nazionali. La direttiva, promulgata il 7 dicembre del 1992, richiama a sua volta la direttiva 75/130/CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975, che tratta la fissazione di norme comuni per alcuni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra gli Stati membri dell'UE, la quale è stata emendata – in seguito - a più riprese. Naturalmente, con la direttiva europea 92/106/CEE si è cercato di migliorare le condizioni del traffico all'interno dell'Unione, in maniera tale che i mezzi potessero poi operare serenamente, rispettando l'ambiente ed i parametri di sicurezza della circolazione a tutela della collettività. Regolando in modo preciso il settore dei trasporti combinati per il movimento delle merci intracomunitarie, peraltro, si sono diminuiti i problemi connessi ad esempio alla congestione del traffico su strada: insomma, in un certo senso si è cercato di decongestionare il traffico stradale, sfruttando altri mezzi di trasporto, con il risultato di liberare le arterie stradali. Ad ogni modo, la direttiva sui trasporti combinati delle merci intracomunitari ha specificato all'interno dell'articolo 1 che andasse ad essere applicata alle operazioni di trasporto combinato, eccetto il regolamento CEE N. 881/92. Con la direttiva si è indicato per "Trasporto combinato" quei trasporti realizzati appositamente per lo spostamento delle merci fra Stati membri con l'utilizzo di autocarri, rimorchi, semirimorchi oppure veicoli a trazione che si muovono da un punto di partenza (dove è collocato il mittente) ad un punto ben preciso (destinatario) effettuando una parte – iniziale o finale – su strada e l'altra su ferrovia o mare (a patto che non si superino i 100 km effettuati su strada). Nella stessa direttiva è stato previsto che per il trasporto combinato per conto di altri è importante che vi sia il documento di trasporto che risponda a delle precise richieste, al cui interno siano poi riportate precise indicazioni relative al trasporto, le stazioni di carico e scarico, dei porti e così via. Queste precisazioni devono esser presenti prima ancora del trasporto della stessa merce, giacché è importante che vi sia il timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali. Con la direttiva europea 92/106/CEE sui trasporti combinati delle merci intracomunitarie si è stabilito anche che tutti i vettori stradali abilitati in uno Stato membro ed aventi i requisiti richiesti dal punto di vista professionale e del mercato, hanno diritto di effettuare parte iniziale o terminale dei tragitti della strada destinata proprio per il trasporto combinato delle merci, comprendendo anche un varco di una frontiera. Gli Stati membri dell'UE possono prendere anche delle necessarie misure utili per il pagamento delle tasse – riportate al paragrafo tre della direttiva 92/106/CEE - le quali possono esser applicata ai veicoli stradali come semirimorchi, trattori, rimorchi, autocarri e così via, purché siano utilizzati per il trasporto combinato. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA Studio Legale e di consulenza aziendale in Spagna Ana Fernandez & Geval Indirizzo: Calle General Urrutia, 75 – 7A - 46013 Valencia (Spagna) Tel: +39 0861 18 86 156 Email: abogadafernandez@nonbisinidem.com Contatti con lo Studio Legale Ana Fernandez & Geval Brochure dello studio legale |
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