Data: 22/03/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi- Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n.6552 del 14 Marzo 2013
In materia di esecuzione forzata, all'art. 545 c.p.c. il nostro ordinamento prevede alcuni casi di esclusione della pignorabilitą: si tratta di situazioni aventi ad oggetto determinati beni che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono tutelati dalla legge e non sottoponibili a pignoramento. In generale le ipotesi contemplate riguardano beni e utilitą destinate al sostentamento primario della persona (crediti alimentari, sussidi ceduti per particolari esigenze economiche) nonchč tutti quelle cose la cui funzione sia di consentire l'espletamento di un pubblico servizio. Questi beni, la cui funzione essenziale rappresenta un interesse superiore rispetto al diritto del creditore (anche se giudizialmente accertato) sono sottoposti al regime dell'impignorabilitą relativa.

Nella sentenza in oggetto - riguardante alcuni beni di proprietą comunale - la Suprema Corte statuisce tuttavia come la circostanza che essi siano impignorabili non escluda a priori la possibilitą di procedere a procedura di espropriazione dei suddetti beni presso terzi: fine ultimo di questo istituto risiede infatti nel preservare il patrimonio protetto (nel caso in oggetto, patrimonio pubblico) per garantirne la destinazione originaria (finalitą pubblicistiche). Dati questi presupposti, questo rimedio č sicuramente ammesso, poichč esso č volto proprio a riportare i beni alla iniziale disponibilitą giuridica e di fatto.