Data: 25/03/2013 10:15:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 6547 del 14 Marzo 2013
La legge prevede una particolare portata probatoria dei libri e delle scritture contabili prodotte nell'ambito del giudizio civile promosso avverso l'imprenditore: ex art. 2709 c.c. esse assumono valore di presunzioni semplici, come tali contestabili a mezzo di prova contraria. Questo tipo di prove, se non confutate, sono poi liberamente valutabili dall'organo giudicante, cos� come ogni altro elemento probatorio emergente in corso di causa. Il giudice pu� ben utilizzare per dedurre le proprie conclusioni e motivare il proprio provvedimento finale. In questa particolare situazione poi l'apprezzamento giudiziale non pu� essere sottoposto a sindacato di legittimit�.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte si pronuncia chiaramente escludendo che il caso di cui sopra possa ricondursi agli effetti probatori propri dalla confessione: essa genera infatti una presunzione assoluta e non relativa e certamente la produzione in corso di causa di libri e scritture contabili non pu� avere tale portata. La prova delle scritture contabili non pu� dunque assumere forza probatoria ex art. 2730 codice civile, non consistendo necessariamente questa produzione nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante; n� si pu� ad essa, di conseguenza, fare riferimento.

In mancanza di specifiche disposizioni di legge, per principio generale (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione) le presunzioni si devono sempre considerare come relative.
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