Data: 25/03/2013 10:30:00 - Autore: A.V.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 67 del 20 marzo 2013 il decreto dell'11 dicembre 2012  del Ministero della Salute che ha fissato i criteri a cui dovranno attenersi le farmacie pubbliche che vogliono aderire ai nuovi servizi: si tratta di cambiamenti di notevole rilevanza, dal momento che consentiranno agli esercizi farmaceutici di erogare un'ampia gamma di prestazioni assistenziali, quali assistenza domiciliare integrata, prelievi di sangue, pagamento di ticket, prenotazione di prestazioni inerenti l'assistenza specialistica ambulatoriale (in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate), ritiro dei referti, fornitura di servizi agli assistiti (anche per mezzo di personale infermieristico). 
Nello specifico, potranno erogare i servizi aggiuntivi (dopo aver comunicato all'azienda sanitaria territorialmente competente la volontà di tale intendimento), in primo luogo, le farmacie di cui sono titolari i comuni (necessariamente convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale) e, tra queste, quelle che saranno in grado di garantire: l'osservanza delle disposizioni contenute nei Piani socio sanitari regionali; la non produzione di ulteriori oneri per la finanza pubblica (condizione essenziale ribadita in più punti), così come di eventuali aumenti di personale e, in ogni caso, l'aderenza alle norme sancite dal Patto di stabilità; la collaborazione tra farmacisti (operanti in farmacie pubbliche e private convenzionate) e medici generici. Inoltre, i comuni saranno tenuti a rispettare le disposizioni in materia di spese ed assunzioni e dovranno produrre, con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari, risultati di gestione contabile positivi. Le farmacie con diverse forme di gestione, indicate all'art.5, per l'accesso all'erogazione dei nuovi servizi, non dovranno aver registrato, negli ultimi tre anni di bilancio, perdite progressive. Il decreto demanda all'accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri in relazione ai quali gli accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito la farmacia erogherà le prestazioni e i parametri di remunerazione (tutte le spese e gli incassi inerenti ai nuovi servizi andranno rendicontati separatamente).
Lemma T.
Per saperne di più ecco il testo del provvedimento:
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 dicembre 2012

Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009. (13A02294) (GU n.67 del 20-3-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare riferimento all'art. 20;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo e' subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente con nota del 28 giugno 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
                e adeguamento ai principi comunitari 
 
  1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di  cui  sono
titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate  con  il  Servizio
sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della  legge  23  dicembre
1978, n.  833,  che  assicurano,  oltre  all'assistenza  farmaceutica
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui
al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito  denominato
«decreto legislativo». 
  2. Il presente decreto,  in  attuazione  del  decreto  legislativo,
regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie  di
cui  al  precedente  comma  1,  in  maniera  diffusa  sul  territorio
nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e  non
discriminazione  tra  farmacie  pubbliche  e  private  inserite   nel
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  tra   operatori   economici
pubblici e privati. 
  3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al  presente  decreto
le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel  rispetto
delle regole di concorrenza, ivi  incluso  l'affidamento  a  societa'
mista pubblico-privata, il cui  socio  privato  operativo  sia  stato
selezionato con procedura ad evidenza pubblica. 
                               Art. 2 
 
           Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione 
                       delle farmacie comunali 
 
  1. Non  sono  ammesse  a  erogare  i  servizi  di  cui  al  decreto
legislativo le farmacie comunali che non assicurano: 
    a)  osservanza  delle  indicazioni  speciali   e   generali   dei
rispettivi Piani socio sanitari regionali; 
    b)     preventiva     comunicazione     all'azienda     sanitaria
territorialmente competente, da parte del titolare  o  del  direttore
della farmacia, della volonta' di erogare i nuovi servizi di  cui  al
decreto legislativo; 
    c) invarianza della spesa  sanitaria  e  comunque  aderenza  alle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' riguardanti gli  enti
locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  senza
incrementi  di  personale  secondo  quanto  stabilito  dalle  vigenti
normative inerenti la forma giuridica scelta per  la  gestione  delle
farmacie comunali; 
    d)    l'adesione    alle     iniziative     di     collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario  nazionale,  con  i
medici di medicina generale  e  i  pediatri  di  libera  scelta,  con
particolare riferimento alle attivita' di cui all'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo. 
  2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al  comma  1,  tutte  le
spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di
cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione. 
                               Art. 3 
 
        Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia 
 
  1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi  di  cui  al  decreto
legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente  dai  Comuni
in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera
c), le eventuali assunzioni  per  le  finalita'  di  cui  al  decreto
legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da  parte  dei
Comuni, della vigente normativa in materia di spese e  di  assunzione
di personale e devono riguardare esclusivamente unita'  di  personale
sanitario,  infermieri  e  fisioterapisti,  o   socio-sanitario.   E'
altresi' richiesto che la gestione  delle  farmacie  abbia  prodotto,
negli ultimi due  esercizi  finanziari,  un  risultato  contabile  di
gestione positivo,  secondo  le  modalita'  di  cui  alla  successiva
lettera b) e che dette assunzioni non eccedano i limiti  di  capienza
del risultato contabile di gestione; 
    b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente
alle farmacie gestite direttamente in economia,  va  dato  atto,  con
separato documento da allegare al rendiconto di  gestione,  dei  dati
specifici contabili di entrata  e  di  spesa  che  si  riferiscono  a
ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione  e
di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il  Consiglio
dell'ente possa  conoscere  anche  le  predette  risultanze  ai  fini
dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima  applicazione  del
presente decreto, i  Comuni  danno  atto  delle  predette  risultanze
specifiche  contabili  del  biennio  precedente  in  sede  di   primo
documento  di  bilancio  sottoposto  all'approvazione  del  Consiglio
dell'ente. 
                               Art. 4 
 
           Farmacie gestite con diverse forme di gestione 
 
  1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi  di  cui  al  decreto
legislativo da parte  delle  farmacie  gestite  a  mezzo  di  azienda
speciale, di societa', di consorzi tra Comuni per la  gestione  delle
farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo  di  societa'
di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che,  al  momento
della costituzione della societa', prestino servizio presso  farmacie
di cui il Comune abbia  la  titolarita',  e'  subordinato  unicamente
all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri
di cui all'art. 2 e alla condizione che la  gestione  delle  farmacie
stesse non abbia registrato  perdite  progressive  nelle  ultime  tre
annualita' di bilancio. 
                               Art. 5 
 
         Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi 
 
  1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,  fissa  i
criteri per la  determinazione  della  remunerazione,  da  parte  del
Servizio sanitario, dell'attivita' assistenziale di cui  al  presente
decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale. 
  2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresi' i  criteri  in
base ai quali i  correlati  accordi  regionali  fissano  i  requisiti
minimi di idoneita' dei locali  della  farmacia  nel  cui  ambito  le
prestazioni  sono  erogate.  Fino   all'entrata   in   vigore   della
convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge. 
  3. L'attivazione e l'effettuazione dei  nuovi  servizi  di  cui  al
presente decreto non  puo'  comportare,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,  fermo
restando che eventuali prestazioni al di fuori dei  limiti  di  spesa
indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino  che  le
ha richieste. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 184 

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