Data: 28/03/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 12 Marzo 2013
Nella presente sentenza la Cassazione a sezioni unite scioglie definitivamente i dubbi sorti in giurisprudenza circa gli effetti riscontrabili in capo alla societā ed ai soci a seguito di intervenuta cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese e, dunque, ad avvenuta estinzione dell'impresa. In particolare la Corte rileva come si verifichi un duplice ordine di effetti: da una parte, la successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in vigore a seguito di estinzione; e, dall'altra, l'impossibilitā che la societā estinta agisca o venga convocata in giudizio.

Nel primo caso gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilitā che avevano in pendenza di regolare attivitā sociale, limitatamente alla liquidazione ottenuta o anche illimitatamente, a seconda dei casi. Ad essi inoltre si trasferiscono i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della societā cessata, a patto che i crediti siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'atto stesso della cancellazione impedisce che in un momento successivo la societā possa chiamare o essere convenuta in giudizio; nel caso l'estinzione avvenga in pendenza di processo, esso si intende interrotto ex art. 299 e seguenti c.p.c., e potrā essere riassunto per mezzo o avverso i singoli soci.
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