Data: 28/03/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 12 Marzo 2013
Nella presente sentenza la Cassazione a sezioni unite scioglie definitivamente i dubbi sorti in giurisprudenza circa gli effetti riscontrabili in capo alla societ� ed ai soci a seguito di intervenuta cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese e, dunque, ad avvenuta estinzione dell'impresa. In particolare la Corte rileva come si verifichi un duplice ordine di effetti: da una parte, la successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in vigore a seguito di estinzione; e, dall'altra, l'impossibilit� che la societ� estinta agisca o venga convocata in giudizio.

Nel primo caso gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilit� che avevano in pendenza di regolare attivit� sociale, limitatamente alla liquidazione ottenuta o anche illimitatamente, a seconda dei casi. Ad essi inoltre si trasferiscono i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della societ� cessata, a patto che i crediti siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'atto stesso della cancellazione impedisce che in un momento successivo la societ� possa chiamare o essere convenuta in giudizio; nel caso l'estinzione avvenga in pendenza di processo, esso si intende interrotto ex art. 299 e seguenti c.p.c., e potr� essere riassunto per mezzo o avverso i singoli soci.
Tutte le notizie