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Data: 11/04/2013 11:30:00 - Autore: Licia Albertazzi
La redazione di questo articolo č stata possibile grazie alla segnalazione del Collega Avvocato Stefano Paniccia, che si ringrazia.
Commento di Licia Albertazzi -
Sentenza Corte Costituzionale n. 258 del 28 Novembre 2012
Su rinvio per questioni
di legittimitā costituzionale operato dal Tribunale di Padova in
funzione di Giudice del Lavoro, la Corte ha vagliato la normativa di
cui all'art. 26 d.p.r. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) inerente la notifica di cartella
esattoriale (nel caso di specie attinente a debiti in materia
previdenziale) nel caso in cui il contribuente sia irreperibile
presso il proprio domicilio fiscale. Il giudice di merito dubitava
della legittima applicabilitā della normativa specifica (la quale
consentirebbe la semplice affissione del provvedimento presso l'albo
comunale, con decorrenza di effetti a partire dal giorno successivo)
anche nei casi espressamente rientranti nella casistica di cui
all'art. 140 c.p.c., il quale impone, oltre a detta azione, anche la
notifica dell'avviso a mezzo posta raccomandata con ricevuta
di ritorno ed affissione di avviso di tale deposito presso la
residenza o il domicilio.
La normativa in oggetto
era applicabile in tutti i casi di irreperibilitā del contribuente,
sia assoluta (il luogo di domicilio e residenza del
destinatario č ignoto) che relativa (assenza temporanea dal
proprio domicilio fiscale). La Corte Costituzionale ha affermato come
l'applicazione di questa normativa crei un'ingiustificata disparitā
di trattamento e generi una lesione del diritto di difesa,
non consentendo al debitore di conoscere tempestivamente per
provvedimento al fine di disporre una adeguata strategia difensiva
(ipotesi rispettabile solo nel caso in cui trovi applicazione l'art.
140 c.p.c.). Per questi motivi la Corte ha dichiarato illegittimo
il terzo comma dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 estendendo l'applicazione
della normativa codicistica in tutti quei casi espressamente
rientranti.
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