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Data: 20/03/2013 10:00:00 - Autore: Redazione![]() Tale principio di diritto � stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6868 del 20 marzo 2013) nella quale ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata da un uomo al fine di vedere revocato l'assegno divorziale - che lo stesso doveva versare alla ex moglie - in conseguenza della vendita della casa familiare e della conseguente divisione del ricavato a met� tra i coniugi. I giudici di legittimit�, nel confermare l'obbligo del contributo mensile, hanno sottolineato come, nella fattispecie, era irrilevante la somma che la donna aveva ricavato dalla vendita dell'immobile comune, stante la sostanziale disparit� della situazione patrimoniale della stessa, una casalinga, rispetto a quella dell'ex marito e senza contare che la donna, che aveva contributo, per 25 anni di matrimonio, al patrimonio familiare, doveva, inoltre, provvedere al reperimento di altro alloggio e a oneri connessi. Analizzata la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, e rilevato un notevole divario a vantaggio di lui (Cass. sent. n. 2313/2013), l'assegno ha lo scopo di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e i giudici di merito hanno, dunque, correttamente applicato i criteri per la determinazione dell'assegno, posto che la condizione patrimoniale della ex non le avrebbe consentito di mantenere quel tenore di vita. |
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