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Data: 04/04/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 16999 del 5 Ottobre 2012. Segnalata dall'Avv. Floriana Baldino del foro di Trani che si ringrazia. Nel caso in oggetto la società contribuente ha proposto ricorso avverso due avvisi di accertamento emanati dall'Agenzia delle entrate per diversi motivi di gravame, tra i quali si annovera l'evidenza che gli avvisi fossero stati notificati prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsti dall'articolo 12 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000). A tutela dei contribuenti infatti il legislatore ha posto determinate cautele che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispettare, come, ad esempio, consentire l'accesso ai documenti oggetto di verifica e esplicitare le ragioni del controllo e delle incongruenze rilevate. La Suprema Corte ha rilevato come in effetti le tempistiche di legge non fossero state rispettate senza che fossero intervenuti congrui motivi d'urgenza. Secondo il testo dello Statuto del Contribuente infatti “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. La sanzione irrogata nei casi, come il presente, in cui l'amministrazione violi i principi cardine alla base dell'intero sistema giuridico contributivo è quella della nullità degli atti adottati. Il comportamento tenuto dall'ente riscossore ha infatti causato una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente non supportato da motivate ragioni d'urgenza. |
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