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Data: 10/04/2013 08:50:00 - Autore: Avv. Francesco Giovanni Pagliari
Avv. Francesco Giovanni Pagliari - Con nota n. 5401 del 26 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formulato un parere in risposta al quesito giuridico posto da Confindustria con lettera del 26 febbraio 2013, nel quale è stato asserito che l'articolo 62 del D.L. 1/2012 dovrebbe essere disapplicato, per quanto attiene ai termini di pagamento ed alle sanzioni amministrative ivi stabilite, in quanto sarebbe stato “implicitamente abrogato” dal successivo D.Lgs. 192/2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento. Secondo tale parere del Ministero dello Sviluppo Economico, l'articolo 62, comma terzo, del D.L. 1/2012 sarebbe stato abrogato implicitamente e, conseguentemente, non sarebbero più in vigore le disposizioni in tema di termini inderogabili di pagamento e le sanzioni introdotte dalla citata Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27.
L'interpretazione proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nella propria nota del 26.03.2013 non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
I. L'articolo 62 D.L. 1/2012, in quanto legge speciale, deroga alla disciplina generale prevista per tutte le transazioni commerciali che è stata recepita con il D.Lgs. 192/2012. Il ragionamento svolto dal MISE nella nota del 26.03.2013 non sembra osservare il criterio fondamentale per la valutazione della eventuale prevalenza di una normativa su un'altra, e cioè il principio di specialità (“lex specialis derogat legi generali”). Il D.Lgs. 192/2012, che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, ha certamente una portata generale; l'articolo 62 D.L. 1/2012 reca invece la disciplina specifica della cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e, pertanto, prevale sulla norma generale. II. L'articolo 62 D.L. 1/2012 non è in contrasto con la Direttiva Europea, in quanto trattasi di una norma che è di maggior tutela nei confronti del creditore. La direttiva 2011/7/UE ha espressamente previsto e riconosciuto la legittimità di norme nazionali più stringenti per la salvaguardia dei creditori, come appunto risulta essere l'articolo 62 della Legge n.27/2012. All'art. 12, comma 3, la Direttiva late payments recita espressamente: “gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva”. III. La comunicazione del 26.03.2013 del MISE non ha valore di interpretazione autentica della normativa, che deve infatti provenire dal Legislatore, né quello di una pronuncia della Corte Costituzionale, che è la sola Autorità legittimata ad invalidare una Legge dello Stato. IV. L'asserita “tacita abrogazione” contrasta infine anche con la recente pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2013) della delibera 6 febbraio 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha fornito il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Per tali ragioni la norma di cui all'articolo 62 D.L. n. 1/2012 può ritenersi pienamente vigente ed efficace e non abrogata dalla successiva normativa, di carattere generale, di cui al D.Lgs. n. 192/2012, né disapplicabile per contrasto con il Diritto UE. In senso conforme si è quindi espresso il 2 aprile 2013 l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in risposta alla citata nota 26.03.2013 del MISE. La nota del 02.04.2013 dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha infatti ribadito come l'art. 62 D.L. n. 1/2012 “non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE”. La nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 02.04.2013 ribadisce come “il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale”.
Per tali ragioni, appare inequivoco come – allo stato – la normativa introdotta dall'art. 62 D.L. 1/2012 in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari risulti essere pienamente valida ed efficace.
Avv. Francesco Giovanni Pagliari Avv. Francesco Ferrara Avv. Stefano Alessi
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