Data: 10/04/2013 21:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Battaglia Milano-Roma sul fronte già caldissimo delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale. A questo proposito (e ringrazio sentitamente l'Avv. Gianmarco Cesari per la segnalazione) potrete rinvenire sul sito del CUPSIT, Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani, un'ottima rassegna stampa sulla vicenda del blitz del Governo Monti che Studio Cataldi con LIA Law In Action ha anticipato il giorno di Pasqua.
Si apprende ora dal quotidiano di informazione online della Giuffrè, Diritto & Giustizia, che il Tribunale di Roma "ha deciso di confermare il proprio sistema tabellare adottato come punto di riferimento per la quantificazione dei danni non patrimoniali da liquidare in sede di risarcimento, ritenendolo basato su criteri che soddisfano pienamente i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno".
Prosegue il comunicato: "L'aggiornamento dei valori viene fatto solo sulla base dell'incremento ISTAT rilevato per il 2012. Tale rivalutazione è necessaria, visto che «altrimenti il valore individuato dovrebbe comunque essere rivalutato al momento della decisione trattandosi di un credito di valore che diviene liquido solo al momento della decisione». L'aggiornamento dei valori in sede decisoria andrebbe comunque fatto in base ai coefficienti di rivalutazione, con, però, «una ulteriore complicazione del calcolo e della comprensibilità dello stesso, essendo evidente che non sarebbe corretta una decisione che opera la traduzione del debito di valore a quello di valuta sulla base di valori rivalutati all'anno precedente». La critica alle tabelle di Milano: i criteri di funzionalità inversa violano il principio di uguaglianza. Il Tribunale capitolino non ritiene di poter condividere la sentenza n. 12408/2011, con cui la Corte di Cassazione ha indicato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano un generalizzabile corretto meccanismo risarcitorio.
I giudici romani ritengono infatti che «tali tabelle utilizzano dei criteri di riferimento in concreto basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali, quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale, già inserito in tabella, del danno biologico fino al 50% per un pregiudizio fino al 33% e fino al 25% per pregiudizio a partire dal 34% e fino al 100%, analogamente a quanto ipotizzato per la possibilità di personalizzazione del danno, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, debba coincidere la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno biologico (…) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo)», come ipotizzato dalla tabelle di Milano. Liquidazione del danno da inabilità temporanea. Il Tribunale di Roma esprime perplessità anche rispetto alla valutazione di una misura variabile della indennità per la incapacità temporanea «dal momento che il criterio di adeguamento è già contenuto nella percentuale di pregiudizio alla capacità di estrinsecare compiutamente la propria personalità in tale periodo essendo già previsto una valutazione che consente una corretta individuazione sulla base di una scala centesimale nel corretto rispetto di quanto ricordato sul punto proprio dalle Sezioni Unite». Sono quindi fissate e aggiornate le somme giornaliere da liquidare in caso di inabilità temporanea: € 106,40 per i casi di inabilità assoluta al 100%, ritenendosi tale quella «condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita»; relativa al 75%, € 79,80; relativa al 50%, € 53,20; relativa al 25%, € 26,60. Tali importi valgono per tutti quei casi in cui non trovino applicazione gli «importi stabiliti originariamente dalla legge n. 57/2001 e riconfermati dall'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermante conseguente ad incidenti stradali». Confermati tutti i criteri. I giudici romani confermano, anche per il 2013, i criteri elaborati per il calcolo del danno da perdita parentale, del danno biologico nel caso di decesso per causa diversa dalla lesioni e per l'ulteriore danno non patrimoniale".
Ovviamente Studio Cataldi continuerà a seguire con la massima attenzione tale imponente problematica che coinvolge le aspettative risarcitorie di migliaia di macrolesi e delle loro famiglie.
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