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Data: 12/04/2013 09:30:00 - Autore: L.S. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8433 del 5 aprile 2013, ha affermato, in merito alla promozione a dirigente, che "anche in caso di scelta effettuata sulla base della valutazione di particolari elementi di capacità e di merito, il provvedimento del datore di lavoro deva essere motivato onde consentire al lavoratore di contestare specificatamente l'atto e che, in caso di mancanza di motivazione, l'atto del datore di lavoro diventava del tutto arbitrario non permettendo alcun controllo sui criteri applicati." Nel caso di specie un lavoratore lamentava di aver subito l'illegittimo arresto, ormai pluridecennale, del suo avanzamento nella carriera dirigenziale per effetto dell'ingiustificata esclusione dalla promozione a dirigente e da ogni valutazione in ordine alla sua professionalità benché avesse i requisiti soggettivi ed oggettivi e ciò in violazione dell'accordo sindacale del 1986 con il quale erano stati concordati i criteri di accesso alla dirigenza.
La Corte di merito rilevavva che nel caso in esame non risultava in alcun modo motivato il risultato valutativo e comparativo delle scelte, né erano state successivamente manifestate le ragioni delle diverse determinazioni così che l'illegittimo svolgimento delle procedure non poteva non aver determinato a carico del ricorrente il danno rappresentato dalla perdita di favorevoli chances per la nomina a dirigente del quale la società era chiamata a rispondere. Inoltre - si legge nella sentenza - con riferimento all'eccezione di prescrizione la Corte territoriale, pur correttamente qualificando il danno da fatto illecito di natura permanente con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere "ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta colposa ", ha ritenuto, erroneamente, che la responsabilità del datore di lavoro fosse riconducibile alla responsabilità precontrattuale con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale. Viceversa - affermano i giudici di legittimità - la responsabilità della società datrice di lavoro non può essere ricondotta che alla responsabilità contrattuale stante la sussistenza del rapporto di lavoro e gli obblighi da questo derivanti a carico del datore di lavoro la cui inosservanza è stata denunciata dal lavoratore.
Il diritto azionato dal lavoratore, avente la sua fonte nella legge e nella contrattazione collettiva, ha subito un danno a causa dell'inosservanza da parte della società datrice di lavoro delle regole dettata da tale normativa con la conseguenza che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale così come richiesto dal ricorrente.
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