Data: 17/04/2013 10:40:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 7752 del 27 Marzo 2013.
Il codice civile dedica spazio alla regolamentazione della propriet� e, nella specie, dei rapporti di vicinato. In particolare agli artt. 869 - 907 esso detta norme in merito alle distanze da rispettare, alla posizione di luci e finestre e in generale positivizza tutte le regole necessarie al mantenimento del buon vicinato finalizzato alla tutela della sfera privata e dell'ordine pubblico. Nello specifico l'art. 872 � dedicato ai comportamenti posti in atto in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte interviene per definire quali siano gli oneri probatori processuali a carico del soggetto che, leso nei propri diritti � nel caso di specie il vicino confinante avrebbe provveduto ad eseguire opere di sopraelevazione della propria abitazione - intenda promuovere azione di risarcimento del danno. La Corte afferma che, per ottenere il ristoro del danno subito, l'attore non debba soltanto provare la sussistenza del comportamento lesivo; ma deve provare altres� come lo stesso sia stato idoneo a pregiudicare il proprio diritto soggettivo, cio� l'amenit�, la quiete, la comodit� e la tranquillit� della propria abitazione.

Non basta cio� soltanto dimostrare che il vicino ha compiuto atti illegittimi, ponendo in essere una sopraelevazione non autorizzata ed in contrasto con l'urbanistica del loco ma che tale comportamento sia collegato alla lesione subita; nonch� provare concretamente l'entit� di tale danno.

Tutte le notizie