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Data: 21/04/2013 10:40:00 - Autore: Licia Albertazzi![]() di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 8228 del 4 Aprile 2013. La previdenza complementare invece è un istituto con caratteristiche completamente diverse. Diverse aziende istituiscono esse stesse fondi pensione o si affidano a gestori di fondi pensione integrativa al fine di garantire un sussidio ulteriore al lavoratore che raggiunge i requisiti pensionistici. Essa ha natura contributivo – previdenziale (calcolata cioè sui contributi effettivamente versati) e non retributiva e, proprio per questo motivo, non concorre alla formazione del TFR. La Cassazione interviene appunto per negare l'imputazione dei versamenti effettuati dal datore di lavoro a favore del dipendente a titolo di accantonamento a fondo di previdenza integrativa. Tale materia, oltre che dal codice civile, è regolata in parte dai contratti collettivi nazionali, i quali stabiliscono determinate percentuali di versamento a carico del lavoratore e dell'azienda. In conclusione, le caratteristiche intrinseche dell'atto – versamento da parte del datore di lavoro di quota a titolo di contributo previdenziale integrativo - escludono decisamente che gli importi incrementati possano andare ad aumentare la somma accantonata come TFR. |
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