Data: 24/04/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi -� Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 8013 del 2 Aprile 2013.

Le comunicazioni inerenti il processo che la cancelleria � tenuta ad eseguire nei confronti delle parti, dei rappresentanti legali, ai ctu e ai testimoni e ad ogni altro soggetto interessato sono eseguite, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., �con biglietto di cancelleria in carta non bollata�. La comunicazione pu� essere rilasciata a mani dal cancelliere direttamente al destinatario oppure a mezzo ufficiale giudiziario (ultimo comma). L'intervento del legislatore del 2005, con la legge n. 273, ha modificato il dettato originario dell'articolo sopra citato inserendo espressamente tra le modalit� utilizzabili per le comunicazioni anche il telefax e la posta elettronica �nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi�.

La Suprema Corte interviene sul punto stabilendo che la successiva legge modificatrice 183/2011, nel prevedere l'obbligo di sottoscrizione di posta elettronica certificata da parte di imprese e professionisti, non va a toccare quanto sopra previsto: l'uso del fax resta pur sempre ipotesi legittima e corretta, essendo il fine ultimo tutelato dal legislatore non tanto stabilire un determinato mezzo di comunicazione � pur sempre entro determinati limiti � ma portare la notizia a conoscenza del destinatario in modo rapido e diretto.


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