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Data: 31/12/2020 16:00:00 - Autore: Gilda Summaria
Cosa si intende per silenzio amministrativo[Torna su] Con l'espressione silenzio amministrativo, ci si riferisce ad un atteggiamento inerte della PA, rispetto ad istanze presentate dal singolo. Si tratta di un comportamento omissivo della pubblica amministrazione a fronte del dovere di provvedere, con l'emanazione di un atto, la conclusione di un procedimento o l'adozione di un provvedimento entro un termine stabilito (art. 2 legge n. 241/1990). Vai alla guida Silenzio amministrativo Tipologie di silenzio amministrativo[Torna su] Il silenzio della PA è variamente qualificato dalla legge quale silenzio/diniego oppure silenzio/assenso, rispettivamente in senso negativo o positivo. Accanto a queste due tipologie di silenzio significativo, ne assurge una terza, il cd. "silenzio inadempimento", che si concretizza quando l'inazione della PA non assume valore di provvedimento amministrativo, poiché la legge non lo qualifica come tale. Cos'è il silenzio inadempimento[Torna su] Il silenzio inadempimento è una situazione che egualmente gode di tutela giurisdizionale, e che si forma una volta spirati i termini a cui la PA deve necessariamente attenersi per la conclusione del procedimento, ed espressamente indicati nell'art. 2 della l. 241/90. Il silenzio inadempimento è frutto di elaborazione giurisprudenziale, che all'assioma consolidato silenzio puro e semplice uguale rifiuto, sostenuto in passato, ha preferito quello di silenzio uguale inadempimento, più consono all'effettiva tutela del privato, poiché lo stesso, dinnanzi alla mancata emissione del provvedimento nei termini, avrebbe potuto adire il G.A. per ottenere una pronuncia che contenesse un ordine alla PA di provvedere, seguita in caso di perdurante inerzia, da un giudizio di ottemperanza. Tutela avverso il silenzio inadempimento[Torna su] Da un punto di vista meramente giurisdizionale, la tutela avverso il silenzio della PA è stata oggetto di revisione, con l'approvazione del Codice del processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Lo stesso codice prevede, che, spirati i termini di legge per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo della PA di provvedere , l'azione può essere incardinata non oltre un anno da quando sono scaduti i termini per la conclusione del procedimento. Per tale tipo di azione è previsto, dall' art. 117 del codice, un rito di tipo abbreviato. Il giudice amministrativo, in caso di silenzio inadempimento, conosce anche della fondatezza e dei presupposti stessi dell' istanza del privato ricorrente, quindi il giudizio non risulta essere di mero accertamento sul mancato rispetto dei termini da parte della P.A. Oggi il G.A., in virtù della disposizione di cui all'art. 31 del Codice del processo amministrativo, nel rispetto delle tesi giurisprudenziali e dottrinali maggioritarie, potrà sì esprimersi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente, ma solo in caso di attività vincolata oppure quando non sono previsti margini di discrezionalità amministrativa o ulteriori adempimenti di natura istruttoria.
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