Data: 27/04/2013 11:20:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9110 del 15 Aprile 2013. Propone ricorso avverso la sentenza d'appello un'associazione professionale, la quale contesta l'interpretazione del giudice di merito circa l'imputazione di alcune somme versate dal cliente resistente ai professionisti, a nulla rilevando il fatto che fosse stato concesso mandato all'incasso in capo ad uno degli associati. Controversa è l'interpretazione della lettera di alcune fatture, a dire dell'impresa resistente interamente onorate mentre ancora non totalmente evase per l'associazione professionale. Nel giudizio di merito, in assenza di espressa pattuizione del compenso dovuto ai professionisti operata dalle parti, il giudice è ricorso al parere dell'ordine professionale e dei minimi tariffari dallo stesso stabiliti. Tale ragionamento è contestato dai ricorrenti, i quali lo ritengono viziato da irragionevolezza poiché la lettera delle fatture si discosterebbe dalla soluzione fornita dal giudice di secondo grado.


Nel caso di specie la Suprema Corte parte dall'analisi del fenomeno giuridico degli studi professionali associati: si tratta di organizzazioni non riconosciute dall'ordinamento la cui attività è perciò interamente regolata dagli accordi stipulati tra gli stessi consociati. In quest'ottica è dunque possibile la sottoscrizione di un mandato all'incasso per i singoli associati se gli accordi interni lo prevedono. Se il giudice accerta tale circostanza allora “sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato (…) come autonomo centro di imputazione degli interessi giuridici, rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico”. Per quanto riguarda il ragionamento logico alla base dell'imputazione delle somme corrisposte a base fattura la Suprema Corte risolve la controversia applicando il criterio secondo il quale “il cliente del prestatore d'opera intellettuale è tenuto ad anticipare le spese e non già a rimborsarle dopo che costui le ha sostenute”. Decide così in merito alle controverse imputazioni in acconto e a saldo delle prestazioni professionali prestate.


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