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Data: 22/04/2013 10:40:00 - Autore: A.V.
Articolo dell'Avv. Rodolfo Tullio Parrella - Segretario della Sezione di Salerno - sul convegno tenutosi il 6 aprile 2013, presso l'Aula Parrilli del Tribunale di Salerno sul tema : " La P. A. S. - Sindrome di Alienazione Genitoriale "
Torna di attualità, dopo la Sentenza in epigrafe, la distruzione della figura
di uno dei due genitori ad opera di quello presso il quale i figli erano stati
collocati. Il convegno, promosso dalla Sezione di Salerno dell'Oss. Naz.
Dir. Fam., moderato dalla sua Presidente Avv. Maria Teresa De Scianni, ha visto
la partecipazione : - del Dr. Andrea Vallabio, Psicologo e autore del
libro "Niente è come sembra - La famiglia e le sue vittime"; - del Dr.
Prof. Casonato, Docente di psicologia presso l'Università Bicocca di Milano
; - del Magistrato Dr. Vito Colucci, Consigliere di Corte d'Appello di
Salerno. Dopo il caso del bambino prelevato dalla scuola a Cittadella
(Padova) a cui, grazie alle riprese con il telefonino della zia, i media hanno
dato ampio risalto, ignorando peraltro che tale modalità di prelievo è la prassi
costante prescritta per casi del genere proprio al fine di non dare adito a tali
"sceneggiate" da parte del genitore che, nel caso in esame, il Tribunale dei
Minori e la Corte di Appello di Venezia: - dopo aver acquisito pareri
consulenziali di psicologi e psichiatri, - dopo averle revocato la
potestà per evidente carenza di capacità genitoriale atteso che la stessa,
appoggiata dalla sua famiglia, per anni, aveva impedito al figlio di avere
contatti con il padre condizionandolo psicologicamente ponendo in essere nei
suoi confronti un'incessante opera denigratoria e ricattatoria evidenziando che
la eventuale scelta del bambino di vedere il padre avrebbe comportato la
minaccia della perdita dell'affetto della madre(se vai con papà -che io
disprezzo- significa che non mi vuoi bene), - dopo che la stessa, per
anni, aveva disatteso i provvedimenti del Tribunale che le prescrivevano di non
ostacolare gli incontri e la frequentazione del piccolo con suo padre, ha
ritenuto che stesse abusando psicologicamente del figlio presso di lei
collocato, ponendo in essere denigrazioni continue nei confronti dell'ex coniuge
non collocatario, senza minimamente farsi carico della sofferenza che tale suo
comportamento oltraggioso verso il padre infliggeva al suo stesso figlio e,
pertanto: - vista la inefficacia di tali già gravi sanzioni ad indurla a
cessare tali feroci comportamenti, - al fine di proteggere il minore
ne disponeva, finalmente e dopo anni, l'allontanamento dalla madre
abusante. L'argomento torna di attualità atteso che la Cassazione, con la
Sentenza in epigrafe, ha inviato un segnale ai Giudici di Merito sostanzialmente
invitandoli a non fare riferimento, nei loro provvedimenti di allontanamento dal
genitore abusante collocatario, alla PAS - atteso che la stessa non trova
riscontro unanime nella letteratura medico-scientifica internazionale, ma, più
correttamente e credibilmente , nulla cambiando nella sostanza, a comportamenti
contrari all'interesse del figlio e che manifestano una evidente incapacità a
svolgere il ruolo di genitore. Il Dr. Vallabio ha trattato il tema della
genitorialità negata attraverso comportamenti denigratori e manipolativi del
genitore collocatario, (complici avvocati stolti ed insensibili che alimentano
il cinico senso di impunità dei loro assistiti per tali comportamenti), che
allontanano fisicamente e psicologicamente il minore dall'altro genitore
generando, nel bambino, attraverso la rottura dei legami, angoscia e crisi di
identità e, nel genitore denigrato e privato del figlio, stati di frustrazione e
grave depressione indotti dal terribile senso di impotenza e dalla impunità di
cui sovente gode il genitore collocatario abusante: il Prof. Casonato, ha
sottolineato come, nel caso di Cittadella, da una attenta visione delle immagini
che hanno invaso i media, registrate dalla zia del piccolo, si evincesse con
chiarezza che il bambino, pur opponendo resistenza, non solo non ha mai pianto
ma, soprattutto come si rivolgesse alla zia che lo filmava con il telefonino,
dicendo : "cosa devo fare?" Questo specifico passaggio testimonia, ad avviso
del Prof. Casonato, totalmente condiviso dall'autore di questo scritto, come il
bambino, lungi dal non voler andare con il padre, fosse, al contrario, ostaggio
da anni, non solo della madre ma dell'intera famiglia materna alla quale -
laddove non avesse opposto apparente ed evidente resistenza- avrebbe poi dovuto
rendere conto, al momento in cui vi avesse fatto ritorno, come è poi avvenuto in
seguito alla Sentenza della Cassazione, del fatto che avesse scelto
-volontariamente- di "rivedere" il padre! Il Giudice e lo psicoterapeuta non
devono prendere troppo sul serio le lamentele dei figli e capire che non deve
consentire loro di poter decidere di respingere il genitore alienato, in tal
modo liberandolo dalla sua condizione di "ostaggio" del genitore abusante e di
vittima della "sindrome di Stoccolma" (il sequestrato che si innamora delle
ragioni del suo sequestratore). In questo modo si applica la migliore terapia
che consiste nel dare ai figli la possibilità di sperimentare che il genitore
alienato non è così disprezzabile o pericoloso, come gli è stato fatto
credere.
Il Consigliere Dr. Vito Colucci ha analizzato dal punto di vista giuridico la
Sentenza della Cassazione rilevando come la stessa, ineccepibile dal punto di
vista formale, lungi dal negare la validità della scelta della Corte di Appello
di Venezia, di allontanare il minore della madre abusante, non ne condivideva la
pedissequa motivazione de relato alla CTU che riassumeva detti comportamenti
abusanti della madre nella definizione di "PAS Sindrome di alienazione
genitoriale". Tale definizione, infatti, non trova riscontro unanime nella
letteratura scientifica internazionale e, pertanto, rimetteva alla Corte di
Appello di Brescia il giudizio di rinvio perché decidesse con diversa
motivazione, che ipotizzava potesse riassumersi in :"comportamenti contrari
all'interesse del minore" . Alla ricerca di soluzioni alternative, efficaci
ma meno traumatiche, Il Dr. Colucci riportava una sua esperienza in cui, con
provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. , riduceva temporaneamente l'assegno di
mantenimento fino alla cessazione dei comportamenti manipolatori del genitore
collocatario; miracolosamente, in quel caso, il problema svanì ed il bambino
poté tornare a godere della compagnia e vicinanza del padre. Quando si tocca
la tasca abbiamo la sanzione più efficace! Osservatorio Nazionale
sul Diritto di Famiglia - Avvocati di Famiglia - Sezione di Salerno -
Il Segretario : Avv. Rodolfo Tullio Parrella via Roma,
11, 84091, Battipaglia (SA) Tel. 0828/344750 - Fax 0828/341833 - E.mail: rodpar@tin.it
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