Data: 29/04/2013 10:10:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi� - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 17593 del 17 Aprile 2013. Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte interviene per far chiarezza circa l'inquadramento normativo della fattispecie di costrizione fisica perpetrata da un pubblico ufficiale ai danni di un privato. Deve prevalere il ruolo specifico rivestito dal soggetto e dunque applicare l'art. 317 c.p. (concussione) oppure l'atto fisico in s�, facendolo rientrare nella fattispecie criminosa di minacce ex art. 612 c.p.?

Nel primo caso l'art. 317 c.p. Fa espresso riferimento al requisito della �valenza prevaricatrice�. La posizione di supremazia rivestita dal pubblico ufficiale, che in quel momento possiede quel potere d'imperio in qualit� di rappresentante dello Stato, deve essere tale da costringere la vittima a dare o a promettere utilit�. L'evento della costrizione fisica tuttavia travalica i caratteri tipici di questo istituto. Cos�, in ossequio al principio cardine della tassativit� della norma penale, la condotta tenuta dall'ufficiale non pu� che essere ancorata alla pur specifica previsione della fattispecie di minacce.

Essa infatti fa genericamente riferimento alla prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volont� dell'agente, abbracciando di conseguenza anche il caso di specie. Residuale resta infine l'ipotesi di cui all'art. 319quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilit�), ritenuta dalla Suprema Corte di applicazione soltanto marginale ed essendo la condotta adottata dal soggetto attivo meglio inquadrabile nella fattispecie della costrizione fisica.


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