Data: 17/04/2013 10:30:00 - Autore: Luana Tagliolini
Rumori in condomino che dilemma!
Per l'inibizione delle immissioni rumorose eccedenti la �normale tollerabilit�� provenienti da attivit� o impianti, � necessario applicare l'art. 844 c.c. avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Se il bene della tranquillit� � espressamente tutelato dal regolamento di condominio per accertare se l'attivit� illegittima costituisce o meno immissione vietata ex art. 844 cit. bisogner� avvalersi del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio che pu� imporre limitazioni anche pi� severe di quelle indicate dall'art. 844 cit.

Le immissioni, per�, potrebbero avere anche risvolti penali come conseguenza del comportamento tenuto da chi commette immissioni rumorose oltre il limite della �normale tollerabilit�� o di chi agisca contrariamente a quanto disposto da un regolamento condominiale; tali condotte potrebbero integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 659 del codice penale. �Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone� purch� ne sussistano le condizioni una delle quali � che il fenomeno rumoroso sia idoneo a disturbare un numero indeterminato di perone e non un numero limitato.

Tali principi sono stati ribaditi, dalla Corte di Cassazione, in una recente sentenza (sez. I Penale, sent. del 17 aprile 2013, n. 17614) con la quale ha accolto il ricorso di un esercente una paninoteca - ubicata nel piano sottostante all'appartamento abitato dai coniugi-attori � condannato, in primo grado, per il reato di cui all'art. 659 c.p. perch� dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano la tranquillit� e la quiete dei suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre gli attori risiedevano tutto l'anno nel suddetto appartamento. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillit� anche di una sola persona pu� avere riflessi negativi sulla tranquillit� pubblica.

Ritengono i giudici di legittimit� che il Tribunale, nell'affermare il suddetto principio, ha seguito una giurisprudenza ormai superata, avendo la Cassazione da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilit� della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) � necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilit� ed abbiano, anche in relazione allo loro intensit�, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ci� a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.
Ed invero, trattandosi di reato di pericolo, � sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed � indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata.
La contravvenzione, quindi, non � configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilit� ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori. In tale ultima ipotesi �il fatto non assume rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile� (Cass. sent. n. 40393/2004, n. 7748/2012).
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