Data: 01/05/2013 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 22381 del 10 Dicembre 2012. A seguito di incidente mortale, i parenti del defunto hanno promosso azione contro l'altro automobilista rimasto coinvolto nel sinistro e la sua compagnia assicuratrice. Sia in primo che in secondo grado la controparte veniva assolta. La questione � cos� giunta in Cassazione, la quale ha anch'essa rigettato il ricorso, soffermandosi tuttavia sull'analisi di alcuni punti di estremo interesse.

L'art. 2054 codice civile, al secondo comma, riporta testualmente che �nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli�. La presunzione del concorso di colpa in ambito rc auto opera tuttavia solo in maniera sussidiaria: il principio deve essere cio� applicato soltanto laddove non sia possibile accertare le responsabilit� a carico di ciascuno dei conducenti. Infatti, ove il giudice confermi la totale responsabilit� a carico di uno dei soggetti coinvolti, i rimanenti risultano liberati da tale presunzione.

Se le parti partono da una condizione iniziale di eguaglianza, presupposto dettato appunto dal principio concorsuale sopra enunciato, in corso di causa sar� onere di ciascuna fornire la prova liberatoria ed escludere cos� l'operativit� del criterio a proprio carico. Il giudice, una volta accertata la responsabilit� di uno dei soggetti coinvolti, non rimane tuttavia esonerato dall'accertare anche l'eventuale responsabilit� degli altri conducenti. La sua decisione, fondata sull'esame degli elementi probatori emersi in corso di causa, rimarr� tuttavia esente da sindacato di legittimit� nel caso in cui la motivazione posta alla base della stessa sia completa, logica e ragionevole.



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