Data: 30/09/2006 16:59:00 - Autore: Gilda Summaria
Non si pu� oggi escludere, alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione, i quali volgono unanimemente ormai in tal senso, che un giustificato motivo sopravvenuto rispetto agli accordi di separazione gi� omologati, che potrebbe portare ad una loro revisione, � rappresentato dalla formazione di un nuovo nucleo familiare, da parte del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento, o anche e pi� semplicemente dall'evento nascita di uno o pi� figli. Pu� tranquillamente definirsi ormai superato un orientamento della Suprema Corte in voga negli anni '90, secondo cui , ad es. " sic et simpliciter" l'abitazione familiare era attribuita in uso al coniuge affidatario dei figli minori , o maggiorenni ancora non ancora in grado di sostentarsi, senza che lo stesso vantasse sull'immobile diritti reali o personali di godimento e senza che tale uso potesse essere messo in discussione , per es , proprio dalla nascita di altri figli (una per tutte Cass. civ. sez. I, 4727/98).
Tutto ci� in base all'art. 155 comma 4 c.c., che in tema di separazione personale dei coniugi , consente espressamente al giudice il potere di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento reale o personale sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti, ma non anche quando, dal matrimonio, non sia stata generata prole. Sempre nello stesso solco in altra sentenza si legge che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non legittima una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessit� e lascia perci� inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 15065/00).
Codesta corrente giurisprudenziale, gi� oggetto di critiche da parte della dottrina pi� autorevole dell'epoca, non risulta pi� prevalente decisioni di legittimit� e di merito, recentemente nelle pronunzie si ritiene parimenti indispensabile , una tutela ed una valorizzazione effettiva, dei rapporti tra i membri della nuova famiglia (Cass. 16789/09). Il medesimo orientamento giurisprudenziale, in tema ed in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ha tenuto conto dell'incidenza della effettiva esistenza del nuovo nucleo familiare, ritenendolo capace in astratto di incidere sull'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge, ed ha cos� enunciato il principio di diritto in base al quale " ove a sostegno della richiesta di revisione, nel senso della diminuzione o della soppressione dell' assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell' obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, di offrire un quadro esauriente in ordine alle proprie mutate condizioni economico/patrimoniali" (Cass. 18367/06).
Analogo principio � stato affermato dai Giudici di legittimit� anche in tema di revisione contributo di mantenimento per i figli, considerando che, i sopravvenuti e giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio , possono riguardare anche sopraggiunti oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, da successiva unione, e questo sempre che tale circostanza abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento della capacita contributiva di chi richiede la revisione. Il nuovo dovere di mantenimento, andr� valutato in base all' intero assetto economico della nuova formazione familiare, con il doveroso esame anche della condizione economico /patrimoniale dell'altro genitore. La richiesta di riduzione potr� essere disposta, a condizione che il contributo, cos� come in precedenza fissato, non trovi pi� capienza (a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacit� economica dell'obbligato stesso, capacit� valutata anche alla luce dell' apporto del nuovo partner.
Tale indirizzo interpretativo, consolidato, non pu� che trovare piena condivisione, poich� appare teso alla piena applicazione di alcuni dettami costituzionali, segnatamente: 1) il principio di eguaglianza, previsto ex art. . 3 Cost., che garantisce un pari trattamento economico ai figli naturali rispetto a quelli legittimi; 2) il principio di libera espressione della dignit� umana, contenuto nell'art. 2 della medesima Carta costituzionale, tenuto conto che il diritto del coniuge di costituire una nuovo nucleo familiare � pienamente legittimo e costituisce altres� esplicazione autonoma di quei diritti inviolabili di libert� dell'uomo �nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�.

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