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Data: 05/05/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 10021 del 24 Aprile
2013. In
tema di oneri condominiali la Suprema Corte interviene per derimere
una controversia sorta in merito alla ripartizione delle spese tra
proprietario e usufruttuario. Nel caso di specie il nudo proprietario
aveva promosso causa di opposizione a decreto ingiuntivo notificato
dal condominio creditore, il quale insisteva per la natura
solidale del debito.
Il giudice di primo grado aveva respinto tale ricorso per due ordini
di motivi: la mancata impugnazione da parte del proprietario della
delibera assembleare attestante la ripartizione delle spese; la
mancata espressa configurazione delle opere da eseguire come di
natura straordinaria. La
Cassazione evidenzia come tali considerazioni a nulla valgano ai fini
dell'imputazione degli oneri a carico dell'uno o dell'altro soggetto:
il cod. civ., agli articoli 1004 e 1005, testualmente pone a carico
dell'usufruttuario “le
spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione
e manutenzione ordinaria”
mentre “le
riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario”.
Nulla dunque circa la solidarietà passiva tra queste due figure.
Prosegue poi l'art. 1005 elencando espressamente quali siano nel
concreto gli interventi di straordinaria amministrazione (spese
“necessarie ad
assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte
notevole, dei tetti, solai, scale argini, acquedotti, muri di
sostegno o di cinta”).
Nessuno di questi casi concerne il caso di specie: le spese contenute
nella delibera assembleare sono quindi interamente a carico
dell'usufruttuario. Così
la Suprema Corte accoglie le doglianze del proprietario, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la questione al tribunale competente in
primo grado.
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