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Data: 08/05/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione
Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10000 del 24 Aprile 2013. Ai sensi dell'art. 3,
legge 604 del 15 Luglio 1966 (norme sui licenziamenti individuali)
il licenziamento per giustificato motivo può essere legittimamente
posto in essere dal datore di lavoro soltanto in due casi
specifici: “un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro”; per “ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa”. Proprio in base alla
seconda parte del dettato di cui sopra un'associazione culturale,
operante nel settore dell'insegnamento delle lingue straniere, ha
disposto il licenziamento per due lavoratrici, adducendo come
giustificato motivo oggettivamente riscontrabile la
persistenza nel tempo di difficoltà finanziarie difficilmente
gestibili. Tale crisi finanziaria è stata causata dalla notevole
contrazione del numero degli iscritti ai corsi organizzati, la cui
ragione principale è derivata dall'aumento della concorrenza
proveniente da scuole rivali e dall'università locale. Questa
situazione ha spinto l'amministrazione aziendale a ridimensionare
l'organico, predisponendo dunque il licenziamento delle due
ricorrenti. In corso di causa il
datore di lavoro è stato in grado di provare l'effettivo
disagio economico patito dall'azienda durante il periodo in oggetto.
La Suprema Corte ha quindi respinto le doglianze delle ricorrenti,
fondate sull'insufficienza e contraddittorietà della motivazione
della resistente, respingendo il ricorso e confermando i
licenziamenti.
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