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Data: 06/08/2013 10:30:00 - Autore: Gerolamo Taras
di Gerolamo Taras - Ad un Sindaco della Provincia di Bergamo che chiedeva se l'art. 18 della 7 agosto 2012, n. 134 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”) stabilisse l'obbligo della “pubblicità” solo per erogazioni superiori ad euro 1.000 e se la norma in questione non fosse “in netto contrasto con la legislazione vigente in materia di tutela della privacy, la Corte dei Conti Sezione Regionale Di Controllo Per La Lombardia (Deliberazione 134/2013/PAR) chiarisce che la disposizione di cui commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge: “1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet… 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio”. non pone alcun limite né quantitativo né qualitativo all'obbligo di pubblicità per tali atti. Secondo la Corte, il testo della legge si presenta chiaro, stabilendo, che, “in deroga, ad ogni diversa disposizione di legge e regolamento”, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet “vantaggi economici di qualunque genere”. Quindi vi sono soggette tutte le erogazioni anche quelle di importo inferiore ad euro 1.000. Espressamente, poi, la disposizione di cui al primo capoverso del comma 2 sancisce tale obbligo, anche in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare,compresa la legislazione vigente in materia di tutela della privacy.
Pertanto, in ordine alla tipologia di atti rientranti nell'obbligo di pubblicazione ex art. 18 del D.L n. 83/2012, il Collegio osserva che – in virtù dell'espresso tenore letterale della norma soprarichiamata – vi sono assoggettati: a) gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; b) gli atti di attribuzione, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ex art. 12 L. n. 241/1990; c) gli atti di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.
La deliberazione assunta in Camera di Consiglio il 26 febbraio 2013 è stata depositata in Segreteria il 3/04/2013, mentre la richiesta del parere risaliva al 18.1.2013.
Nel frattempo l' art. 18 della Legge 134/2012, è stato abrogato dall'art. 53 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (GU n.80 del 5-4-2013, in vigore dal 20 aprile 2013). Nelle premesse del decreto viene tuttavia specificato che “le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto”.
Tralasciando gli Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati che non costituiscono più (dal 15 aprile 2013) condizione legale della loro efficacia, appare utile soffermarsi sugli articoli 15,26,27 che hanno modificato il quadro normativo, all'interno del quale, è stato reso il parere della Corte dei Conti:
-art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”: 1. … le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso… nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi… 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico…
-26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
-27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”. 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione…; 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario…; 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Rispetto alla prima formulazione della norma contenuta nell'art. 18 della legge 134/2012, il decreto legislativo 33/2013 disciplina, separatamente a seconda della diversa tipologia degli atti, l' obbligo di pubblicazione. Per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, l' obbligo di pubblicazione sussiste solamente per quelli di importo superiore a mille euro. In precedenza l'obbligo di pubblicazione riguardava tutti gli atti, ma solo per quelli di importo superiore a mille euro, costituiva condizione legale di efficacia. Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 33/2013, la pubblicazione degli atti che dispongano concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiari costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti. La sanzione si ricollega al comma 5 dell'abrogato art.18 della legge 134/2012, che la prevedeva per la stessa tipologia di atti, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2013. Di conseguenza la condizione legale di efficacia opera, senza soluzione di continuità, per tutti agli atti di attribuzione di vantaggi economici di importo superiore a 1000 euro adottati dai soggetti pubblici di cui all' art. 11 del D.lvo 33/2013. La tutela della privacy, per questa tipologia di atti, viene garantita unicamente, qualora dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, destinatarie dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici, sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Il comma 2 dell'art. 15 estende, l' applicazione della condizione legale di efficacia, alla preventiva pubblicazione delle informazioni nonché alla comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, per tutti gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali e' previsto un compenso. Far dipendere l' operatività di un atto dal verificarsi di una condizione legale, non è privo di conseguenze: l' adempimento richiesto dalla legge acquista nei confronti degli effetti “una forza giuridica identica a quella dell'atto di cui condiziona l'operatività e che quindi è al pari di questo costitutivo di tali effetti: di conseguenza gli effetti giuridici dell'atto, che si producono col realizzarsi, non retroagiscono rispetto al venire in essere di tali circostanze, perché gli effetti di una fattispecie non possono prodursi se non al momento in cui siano intervenuti tutti gli elementi della fattispecie aventi carattere costitutivo degli effetti stessi” (Aldo M. Sandulli Manuale di Diritto Amministrativo XII edizione). Di qui la responsabilità e le sanzioni disposte dal punto 3 dell'art.15 e dal punto 3 dell'art. 26, per i Dirigenti che hanno disposto i pagamenti, avendo omesso gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione.
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