|
Data: 09/05/2013 10:00:00 - Autore: L.S. "Ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine di legittimit� del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non pu� conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma ocorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravit� del comportamento in concreto tenuto dal lavoratore anche sotto il profilo soggettivo della colpa e del dolo". Rientra, infatti - proseguono i giudici di legittimit� - tra i normali obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, assicurarsi che, impedimenti nello svolgimento della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte (datore di lavoro) un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa. La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuit� ed effettivit� della prestazione; ci� che rileva - si legge nella sentenza - non � tanto l'effettivit� della malattia quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilit�. |
|