Data: 21/05/2013 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 10552 del 7 Maggio 2013. In tema di rapporto di lavoro subordinato il dipendente colpito da malattia � tenuto a presentare idonea certificazione medica relativa all'intero periodo di assenza. Tale regolamentazione � prevista sia nel codice civile che a livello di contrattazione collettiva. Il periodo di assenza non coperto da giustificazione sanitaria, cos� come nel caso di specie la mancata coincidenza dei termini finali tra documentazione trattenuta dal lavoratore e certificazione inviata al datore di lavoro, integra assenza ingiustificata, come tale rientrante tra le giuste cause di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. Ci� poich� sorge in capo al datore di lavoro un principio di affidamento circa la continuativit� dell'operato del lavoratore subordinato sul quale grava un obbligo di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, unitamente a un dovere di tempestiva informazione ove la prestazione non sia temporaneamente effettuabile, a maggior ragione se il lasso temporale si estende toccando un termine che le parti hanno concordato come importante (nel caso di specie, quattro giorni).

 

�La tempestiva comunicazione al datore di lavoro � espressione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali in virt� dei principi dettati dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 1175 c.c. relativi alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto�. La Suprema Corte ritiene cos� legittimo il licenziamento inflitto da un'azienda al proprio dipendente che abbia negligentemente omesso di verificare la corrispondenza delle prognosi effettuate nelle due diverse certificazioni mediche presentate.

 

 


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