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Data: 16/05/2013 09:00:00 - Autore: Gerolamo Taras di Gerolamo Taras - La società di navigazione Moby s.p.a., attiva nel settore del trasporto marittimo di linea di passeggeri, con ricorso notificato il 21 maggio 2012 ha impugnato, davanti al TAR Sardegna, chiedendone l'annullamento, la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 12/28, con la quale veniva preso atto delle ipotesi tariffarie proposte da Saremar (società di navigazione di proprietà della Regione Sardegna) per la stagione estiva 2012 (linea Olbia Civitavecchia) e si dava mandato, alla stessa Saremar, di avviare, con immediatezza, tutte le procedure necessarie per l'apertura delle prenotazioni per la stagione estiva 2012. Con lo stesso ricorso, la Moby, ha proposto azione di accertamento ex art. 117 d.lgs. 104/2010 dell'illegittimità dell'inerzia della Regione Sardegna, rispetto all'obbligo di procedere alla privatizzazione di Saremar, con conseguente richiesta al TAR di ordinare la dismissione di quote societarie. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima (Sentenza N. 00269/2013 del 9 gennaio 2013 depositata in segreteria Il 05/04/2013) l' azione di annullamento è inammissibile per due ordini di ragioni. La prima è che Moby s.p.a. ha impugnato la deliberazione della G.R. n. 12/28 e non espressamente la delibera della G.R. n. 48/65 del 1° dicembre 2011, che, appunto, autorizzava Saremar a svolgere l'attività di cabotaggio extra convenzione, anche per la stagione 2012. La seconda è che, osserva il TAR, “in ogni caso, la deliberazione G.R. 48/65 era già da tempo ben conosciuta da Moby s.p.a. che la ha citata nel ricorso cautelare in corso di causa, presentato il 1° febbraio 2012, dinnanzi al Tribunale Civile di Milano R.G. n. 79825/2011 e quindi, comunque, i termini per la sua impugnazione, al momento della notifica del ricorso qui esaminato (datata 21 maggio 2012) erano ampiamente spirati”. Secondo il Collegio, “con l'art. 3 commi da 27 a 32 ter della legge n. 244 del 2007 (e successive modifiche) il legislatore ha inteso offrire una disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, mirata ad arginarne la proliferazione indiscriminata, e a ricondurne l'utilizzo nell'alveo delle reali necessità istituzionali degli enti, anche al fine di evitare che il ricorso indiscriminato a tali strumenti privatistici si rivelasse elusivo del rischio d'impresa e delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale, oltreché lesivo della concorrenza”. Anche perchè “l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato sussiste qualora quest'ultimo sia titolare di una posizione qualificata ed abbia un interesse concreto ed attuale ad ottenere il provvedimento richiesto, mentre non si ravvisa alcun obbligo in capo alla stessa P.A. in presenza di una generica istanza volta alla dismissione di partecipazioni societarie, non essendo coercibile per iniziativa di soggetti terzi l'attivazione di procedimenti quali quelli individuati dai commi da 27 a 29 dell'art. 3 L. 244 del 2007 se non in presenza di una precisa situazione legittimante”. Mentre Moby s.p.a. non ha presentato alcuna istanza, né in qualche modo ha mostrato alcun interesse specifico alla eventuale procedura che la Regione avrebbe (a suo dire) dovuto attivare per la cessione delle quote di Saremar. Per parte sua la Regione, costituitasi nel giudizio, aveva ribadito che attraverso Saremar s.p.a. esercitava un'attività ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle sue attività istituzionali, non potendosi dubitare che spetti all'Amministrazione garantire la mobilità dei residenti nel proprio territorio, attività, quindi, sempre consentita dall'art. 3 L. 244 del 2007. Con memoria depositata il 7 novembre 2012, la Regione Sardegna aveva poi, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all'azione proposta ex art. 117 c.p.a.. Infatti con la L.R. 18/2012 è stata autorizzata la costituzione della società regionale “Flotta Sarda s.p.a.”e, allo stato, non è prevista alcuna futura attività di Saremar. Di conseguenza la cessione delle partecipazioni della Regione non arrecherebbe alcun vantaggio alla società Moby. Il contesto storico. L'intervento della Regione, nei collegamenti marittimi con il continente, è stato sollecitato dalla situazione venutasi a creare nell' Isola, a seguito dei consistenti rincari sulle tariffe del trasporto marittimo da e per la Sardegna, che hanno determinato una significativa contrazione della domanda turistica nella stagione 2011 ed una preoccupazione diffusa nei settori produttivi dell'Isola che necessitano di collegamenti con la terraferma a tariffe contenute, in relazione ad importazioni o esportazioni di materie prime e prodotti finiti o semi-lavorati. In questo contesto, considerata la necessità di adottare nel brevissimo termine misure efficaci, urgenti ed indifferibili, nei collegamenti marittimi, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 20/57 del 26.4.2011, aveva impartito “idonee ed opportune direttive alla società Saremar S.p.A. affinché, con estrema urgenza ed immediatezza, intraprendesse, in condizioni di libero mercato e tenendo contabilità separata tesa a garantire l'equilibrio economico-finanziario in regime di concorrenza, tutte le strade percorribili per dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 4 del proprio Statuto, attivando linee di collegamento con il continente ed internazionali per le principali tratte commerciali e turistiche, contemperando la domanda di trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria dell'attività ”. In particolare, si era stabilito che la Saremar SpA verificasse la possibilità di attivare almeno due linee “ anche ricorrendo all'istituto del nolo con scafo armato – sperimentalmente per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011”. Con la delibera n. 48/65 del 1° dicembre 2011 la Giunta Regionale ha, successivamente, dato mandato alla Saremar S.p.A. per: |
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