Data: 21/05/2013 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - L'Imposta Municipale Unica, introdotta dal decreto legge 201/2011 aggiornato al d.l. 16/2012, ha sostituito l'ICI nonch� una componente IRPEF relativa al reddito immobiliare e le addizionali regionali e comunali inerenti i redditi da fabbricati non locati n� affittati.

Oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, sia coltivati che non. Soggetti passivi di imposta imu sono i titolari di diritti reali di godimento sulla cosa, cio� coloro che detengono un diritto di propriet�, uso, usufrutto, superficie, abitazione o enfiteusi, nonch� i concessionari di aree e beni demaniali e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria. Ogni tipologia di bene colpito dall'imu ha un'aliquota sua propria e una base di calcolo diversa: ad esempio, essa varia a seconda che si tratti di abitazione principale oppure di edificio d'interesse storico-artistico. Ugualmente sono previste detrazioni ed agevolazioni.

Il recentissimo decreto legge n. 54 del 21 Maggio 2013 prevede per determinati casi una sospensione di versamento della prima rata dell'imu. �Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al d.l. 13 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, � sospeso per le seguenti categorie di immobili�. In sintesi essi sono: l'abitazione principale e le relative pertinenze; unit� immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a propriet� indivisa; terreni agricoli e fabbricati rurali specificamente individuati da espressa disciplina. Si rimanda al testo integrale per il dettaglio delle sospensioni.

Tale previsione deve tuttavia essere armonizzata con gli �obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo�. Limite massimo di attuazione previsto dal decreto legge � il 31 agosto 2013; nel caso la stessa non dovesse verificarsi � espressamente prevista l'applicazione della disciplina previgente, con obbligo di versamento della prima rata posticipata entro il 16 settembre 2013.

Vai al testo del decreto legge 54/2013 - sospensione IMU
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