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Data: 24/05/2013 10:00:00 - Autore: L.S.![]() La Suprema Corte ha inoltre precisato che "per dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale dislocata in luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere decisionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo, e che la dipendenza predetta è integrata anche da un cantiere della società datrice di lavoro nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività imprenditoriale e siano esercitati, da parte di un soggetto a tanto preposto dalla società, poteri di direttiva e di controllo in ordine alle presenze ed al rispetto dell'orario di lavoro" In conclusione i giudici di legittimità hanno rilevato che il cantiere ove il datore di lavoro, esercitando il massimo atto di esercizio della sua potestà, ha intimato il licenziamento recedendo dal rapporto, integra gli estremi della dipendenza ove il lavoratore era addetto al momento della cessazione del rapporto e, alla stregua del predetto criterio di collegamento, il lavoratore aveva correttamente incardinato il giudizio innanzi al primo Tribunale, giudice territorialmente competente. |
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