Data: 26/05/2013 10:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 12564 del 22 Maggio 2013. Il rapporto di associazione in partecipazione � quella fattispecie contrattuale tipica prevista agli artt. 2549 e ss. cod. civ., la quale contempla la partecipazione del prestatore di lavoro agli utili e, salvo patto contrario, alle perdite aziendali. Normalmente al lavoratore viene corrisposto una quota mensile a titolo di acconto sull'utile presunto, somma che a fine anno verr� poi ragguagliata agli utili (con versamento della differenza) o alle perdite (con relativa richiesta di rimborso) d'esercizio.

 

Nel caso in oggetto, nel quale una societ� ha proposto ricorso avverso casella esattoriale per il pagamento di oneri previdenziali (poich� il rapporto di lavoro del prestatore avrebbe in effetti rivestito i caratteri del subordinato e non dell'autonomo) la Suprema Corte spiega quali siano le caratteristiche distintive alla base, da una parte, del rapporto di lavoro subordinato e, dall'altra, del lavoro autonomo. Nel primo carattere distintivo � �l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale�; �l'assenza del rischio, la continuit� della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione� sono invece elementi meramente sussidiari. Per questa particolare tipologia contrattuale inoltre � necessario che i consociati possano esercitare un controllo sugli utili e che non rimangano estranei dalla gestione dell'azienda. L'insieme di tutti questi caratteri ha spinto il giudice di merito a concludere che un rapporto con tali caratteristiche non pu� di certo essere ricondotto allo schema contrattuale dell'associazione in partecipazione, ravvisandosi in questo caso un sostanziale rapporto di lavoro subordinato.


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