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Data: 20/05/2022 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Diritti della personalità: cosa sono[Torna su] I diritti della personalità sono un complesso di situazioni di rilevanza giuridica collegati al concetto di persona e finalizzati alla tutela di esigenze esistenziali. Essi trovano riconoscimento nel nostro ordinamento da parte di diverse fonti giuridiche interne e internazionali. Diritti della personalità: caratteristiche[Torna su] I diritti della personalità, avendo ad oggetto la persona umana, si caratterizzano per l'esistenza di tutele forte previste dal nostro ordinamento. Essi sono, innanzitutto, assoluti, ovverosia opponibili nei confronti di chiunque li contesti. Sono poi diritti innati, che ciascun individuo acquisisce con la nascita o con il mutamento di status, senza che sia necessario uno specifico atto di trasferimento. A tale ultimo proposito, va rilevato che i diritti della personalità sono anche intrasmissibili e inalienabili, ovverosia non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa, né possono essere ceduti in altro modo (ad esempio attraverso rinuncia o transazione). Trattasi poi di diritti essenziali (posti a tutela delle ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo dell'individuo) e imprescrittibili. Essi, infine, rientrano nella categoria dei diritti personalissimi. Diritti della persona e patrimoniali[Torna su] I diritti della personalità si caratterizzano anche per il fatto di essere diritti non patrimoniali, ovverosia non suscettibili di valutazione economica. I diritti patrimoniali, infatti, sono quelli relativi agli interessi economici di un soggetto e si differenziano in diritti reali (aventi a oggetto una cosa, propria o altrui) e diritti di credito o obbligazioni (aventi a oggetto un rapporto tra due o più persone legate da un vincolo patrimoniale). Trattasi di una categoria da tenere ben distinta, per ovvie ragioni, dai diritti della persona. Costituzione e diritto interno[Torna su] I diritti della personalità sono riconosciuti, a livello interno e prima di tutte le altre fonti, dalla Costituzione della Repubblica italiana. La prima norma di rilievo al riguardo è l'art. 2, il quale sancisce che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." La norma, considerata "catalogo" aperto ai diritti della personalità che nel tempo risultano frutto dell'evoluzione della società, è quindi in grado di comprendere ogni interesse che si ricollega alla realizzazione della persona. A questo seguono i seguenti articoli, che sanciscono ulteriori diritti fondamentali della personalità:
Le altre fonti di diritto interno che si occupano di riconoscere e tutelare i diritti della personalità sono: - il Codice civile, che prevede il diritto al nome e poter disporre del proprio corpo; - il Codice penale, che punisce i delitti contro la persona; - leggi speciali e complementari. Fonti di diritto internazionale[Torna su] In ambito internazionale i diritti della personalità trovano affermazione e riconoscimento nelle seguenti fonti:
Tutela dei diritti della personalità[Torna su]
Evidente che i diritti della personalità riguardano degli elementi essenziali della persona umana. Per questo assumono una rilevanza fondamentale e sono coperti da specifiche tutele penali e civilistiche. Nel diritto penale, sono molteplici le fattispecie di reato poste a tutela dei diritti in esame. Prima fra tutte è di certo quella che punisce l'omicidio, che è un delitto che lede il diritto alla vita dell'individuo. Nel diritto privato, la personalità di un soggetto è tutelata dall'azione inibitoria e, in generale, dall'azione di risarcimento del danno. La prima è quella con la quale al giudice viene domandato di ordinare la cessazione di un fatto lesivo di un diritto della persona, mentre la seconda è quella con la quale viene chiesto il ristoro delle lesioni subite in conseguenza di tale fatto. Vi sono poi azioni specifiche per singoli diritti della personalità, come quella posta dall'articolo 7 del codice civile a tutela del nome. Si tratta dell'azione con la quale chiunque veda contestato il diritto del proprio nome o rischi di subire un pregiudizio dall'uso che ne facciano terzi in maniera indebita può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi del successivo articolo 8, tale tutela è accordata anche a chi non porta il nome contestato o usato indebitamente ma ha alla tutela del nome "un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette". Oggetto diritti della personalità[Torna su] Abbiamo visto che la tutela dei diritti della personalità trova il suo fondamento principale nell'articolo 2 della Costituzione, norma che tutela la persona nella sua totalità e che, per questo ha indotto molti studiosi a ricondurre l'oggetto dei diritti della personalità a uno solo e ampio: la persona umana. In realtà, è più opportuno scindere i diritti della personalità in diverse categorie, dato che la loro elencazione è condizionata, come anticipato all'inizio, dall'epoca in cui si vive ma anche delle caratteristiche di ciascuno e dalle tutele previste. Diritti della personalità: esempi[Torna su] L'elenco dei diritti della personalità è quindi in continuo divenire. Di esso fanno parte attualmente, alcuni diritti che si vanno a illustrare.
Diritto alla vita e all'integrità fisicaIl diritto alla vita e all'integrità fisica trova riconoscimento nell'art. 5 del Codice civile, che vieta il compimento di atti di disposizione del proprio corpo quando gli stessi risultano contrari all'ordine pubblico e al buon costume. La legge n. 107/1990 vieta di fare commercio di sangue umano. La legge n. 458/1967 ammette invece la disposizione a titolo gratuito del rene a scopo di trapianto tra viventi, nel rispetto di determinate condizioni. La legge n. 91/1999 si occupa infine dei trapianti di organi e tessuti da cadavere. L'art 2043 c.c., che disciplina la responsabilità aquiliana, riconosce il risarcimento del danno ingiusto, quando lo stesso è frutto di un'azione dolosa o colposa altrui, che ovviamente, può riguardare anche l'integrità fisica e la vita di una persona. Penalmente il legislatore riconosce detti diritti attraverso la previsione di fattispecie come l'omicidio e le lesioni, siano essi colposi o dolosi. Diritto al nomeIl nome è uno dei segno distintivi per eccellenza della persona umana, insieme all'immagine. Lo stesso però non soddisfa solo un interesse privato, ma anche quello pubblico alla identificazione delle persona anche per ragioni di sicurezza pubblica. L'art. 6 c.c. ne tutela l'esclusività dell'utilizzo, mentre l'art. 22 della Costituzione vieta che qualcuno possa essere privato del proprio nome per ragioni politiche. L'art. 7 del Codice civile, per quanto riguarda la tutela del nome, dispone che: "1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 2 L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali." Diritto all'immagineL'immagine è protetta dal nostro ordinamento all'art. 10 del codice civile. La norma prevede in particolare che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni." Diritto alla riservatezzaIl diritto alla riservatezza è disciplinato nello specifico dal Codice della privacy D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR di cui al Regolamento Europeo 2016/679. La legge n. L. n. 675/1996 invece introdotto la figura del Garante per la protezione dei dati personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE. La normativa civilistica in materia di privacy ha avuto il pregio di sottoporre al preventivo consenso del soggetto interessato il trattamento dei suoi dati e e di predisporre regole particolarmente stringenti quando il trattamento riguarda i "dati sensibili". Limiti alla privacy sono previsti però anche quando il trattamento avviene con modalità particolari, ricorrendo ad esempio alle moderne tecnologie. A livello penale le norme che tutelano la privacy della persona sono: Diritto all'oblioIl diritto all'oblio è collegato alla tutela delle privacy di una persona. Ai sensi dell'art. 17 del GDPR infatti è previsto il diritto, da parte dell'interessato di ottenere " la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali" in presenza dei motivi indicati dalla norma. In passato il diritto all'oblio era collegato invece al diritto di cronaca. Diritto all'identità sessualeDi estrema attualità è senza dubbio il tema del riconoscimento dell'identità sessuale, strettamene connessa all'identità della persona in generale. La prima legge che ha consentito la rettificazione del sesso è stat la n. 164/1982. Nel tempo questa legge è stata oggetto di numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale, che è giunta ad affermare la legittimità della rettifica di sesso anche in casi di transessualità, senza quindi dover attendere il mutamento chirurgico dei caratteri sessuali.
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