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Data: 09/08/2022 07:00:00 - Autore: Valentina Prudente
Negozio di accertamento: cos'�[Torna su]
Il negozio di accertamento, in base alla definizione ricavabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza, � l'atto con il quale le parti sanciscono l'esistenza o l'inesistenza di una determinata situazione giuridica soggettiva o anche di un rapporto giuridico. In questo modo lo stesso viene delimitato e ogni eventuale incertezza viene eliminata. L'enciclopedia Treccani lo definisce come "un negozio giuridico con cui le parti attribuiscono certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, in modo da escludere ogni successiva contestazione al riguardo." Fatta questa beve premessa vediamo dal punto di vista sistematico come � inquadrabile il negozio di accertamento. Contratto e negozio giuridico[Torna su]
Il c.c. del 1942 non offre un'esplicita definizione di negozio giuridico, incentrando l'attenzione sulla nozione di contratto, in controtendenza con la tradizione che modellava la teoria civilistica attorno alla figura unitaria del negozio. Cos� facendo, emerge l'abbandono di una logica deduttiva, dal generale al particolare, propria della precedente elaborazione, per addivenire ad un approccio pragmatico ed induttivo che, muovendo dal particolare, giunga a delineare il generale. Ponendo al centro del sistema il contratto, il Legislatore presuppone, pur senza esplicitarla, una categoria pi� ampia, alla quale risulta applicabile la disciplina generale di cui al Libro IV Titolo II del c.c., vale a dire quella del negozio giuridico. Nello specifico, la nozione di contratto � data dall'art. 1321 c.c., a mente del quale esso � definito come �l'accordo di due o pi� parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale�. In questo senso, dunque, il Legislatore circoscrive quella peculiare tipologia negoziale nella quale due o pi� soggetti, intesi come centri di interesse, si accordano al fine di realizzare effetti predeterminati dalla loro comune volont�, raggruppabili negli esiti genetici, regolativi o estintivi di un relazione giuridica suscettibile di valutazione economica. � proprio il tratto della prefigurazione degli effetti che distingue il negozio � e dunque il contratto � dall'atto giuridico, in cui il disponente non programma n� vuole quelle specifiche conseguenze rilevanti per il mondo del diritto. Ammissibilit� e confini del negozio di accertamento[Torna su]
Orbene, in relazione alla peculiare figura del negozio di accertamento, le considerazioni appena fatte risultano necessarie per verificarne la stessa ammissibilit� nel sistema, nonch�, eventualmente, i confini. Come gi� detto, nel corpus codicistico non si rinviene una positivizzazione del negozio giuridico, che, nondimeno, � categoria logicamente presupposta a quella di contratto in primo luogo, nonch� a quelle enucleabili ex artt. 1324 e 1334 c.c. e alle promesse unilaterali. Parimenti, non � dato rintracciare nel c.c. una norma definitoria, in particolare, del negozio di accertamento, bens�, soltanto, una finalit� di accertamento, peraltro azionabile in sede giudiziale. Si pensi in questo senso alle azioni a tutela della propriet�, nello specifico all'actio finium regundorum ex art. 950 c.c., nella quale parte attrice domanda l'accertamento nel processo di una res dubia, o, ancora, all'azione confessoria o negatoria servitutis, sempre in relazione ad ipotesi in cui la tutela abbia per oggetto un diritto assoluto, nonch�, infine, alle azioni di simulazione e di nullit�, tradizionalmente annoverate tra quelle volte all'accertamento negativo di negozi giuridici. Peraltro, nel diritto processuale, tutte le azioni, siano esse di condanna o costitutive, presuppongono l'accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale. Tra di esse l'azione di mero accertamento assume uno specifico rilievo, integrando quel minimum di tutela cognitiva a mezzo della quale l'attore mira ad ottenere la dichiarazione dell'esistenza del diritto fatto valere o dell'inesistenza dell'altrui diritto, in modo da dissolvere lo stato di obiettiva incertezza che lo connota. Come premesso, dunque, la finalit� di accertamento viene espressamente ricondotta dal Legislatore nell'alveo della funzione giurisdizionale, necessitando perci� dell'intervento di un soggetto terzo e neutrale quale il giudice, senza che di essa sia fatta menzione nella materia contrattuale. Il nodo problematico concerne, allora, la stessa ammissibilit� di un negozio giuridico di accertamento, con particolare riguardo all'individuazione sia della causa di esso che dell'oggetto. Tali profili critici sono emersi per lo pi� in Dottrina, dal momento che, di contro, la Giurisprudenza tende ad ammettere pacificamente la figura, come negozio di secondo grado che si innesta su un preesistente rapporto tra le parti, valorizzando la loro l'autonomia e la meritevolezza della causa ex art. 1322 c.c., individuata nella volont� di eliminare un oggettivo stato di incertezza. Non sono tuttavia mancate pronunce della Suprema Corte di Cassazione che identificavano l'incertezza non in una condizione oggettiva, bens� soggettiva e dunque legata alla visione personalistica della parte. A tale finalit� si accompagnerebbe, poi, anche un effetto preclusivo, impegnandosi le parti, in quest'ottica, a rispettare la ricostruzione emergente dal negozio stipulato. Cos� facendo, la Giurisprudenza, anche di Legittimit�, modella il negozio di accertamento nei termini di un vero e proprio contratto, pur ammettendo la configurabilit� di una struttura unilaterale. La suddetta figura, in quest'ottica, apparirebbe declinabile anche in termini di accertamento negativo, a mezzo del quale le parti si accorderebbero per attestare l'inesistenza di un determinato rapporto. In tal modo, come sottolineato dalla Dottrina maggioritaria, si tralascia il fondamentale rilievo per cui l'art. 1321 c.c. non ricomprende tra le finalit� del contratto quella meramente accertativa, considerando soltanto il �costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali�. Il negozio di accertamento, pertanto, pi� che astratto in quanto privo di causa, sarebbe da considerarsi come avulso dallo schema codificato. Secondo un'impostazione minoritaria, invero, l'effetto accertativo costituirebbe un prius logico rispetto a quello innovativo, a cui un simile negozio sarebbe teleologicamente orientato. Per questa via, allora, la fattispecie controversa verrebbe ad essere ricondotta ad un accordo regolativo - costitutivo, con aggiramento di una simile difficolt�. In tal modo, infatti, le parti verrebbero a delineare, a mezzo del negozio di accertamento, un diverso assetto di interessi. � evidente che una ricostruzione siffatta non possa essere accettata, a meno di negare la stessa percorribilit� nel sistema di un negozio di accertamento inteso nel senso di cui sopra, dal momento che esso finirebbe, in concreto, per essere sovrapponibile alla transazione. Nella concezione fatta propria dalla Giurisprudenza, invece, la causa a sostegno di tale contratto non � intesa quale composizione di una lite tramite reciproche concessioni, bens� come vera e propria attestazione di carattere definitivo di una situazione connotata da obiettiva incertezza. Questa ratio risulta talmente ampia - ed acriticamente accettata - nella ricostruzione giurisprudenziale, da estendersi ben oltre i �rapporti giuridici patrimoniali�, inglobando non solo l'ipotesi di ricognizione di diritti reali, ma anche, pi� genericamente, di fatti. A sostegno di questa convinzione si sottolinea come i profili dubbi in punto di diritto potrebbero derivare anche dall'indeterminatezza fattuale e non semplicemente normativa. L'impianto codicistico e la struttura del contratto ne escono pertanto completamente stravolti, venendo cos� a cadere anche il discrimen tra confessione, come attivit� probatoria avente ad oggetto fatti, che pu� essere costituita da una dichiarazione di scienza e di verit�, e negozio, avente ad oggetto rapporti, che si traduce in una dichiarazione di volont�. L'unico limite riguardante l'oggetto sarebbe identificabile, secondo questa accezione, nei soli diritti assoluti della personalit� e nei rapporti giuridici di famiglia, intangibili ed indisponibili dai privati anche in relazione al loro mero accertamento, ci� che precluderebbe la lettura in termini di negozio di accertamento del riconoscimento del figlio naturale. Negozio di accertamento e sentenza di accertamento: differenze[Torna su]
Utile per la comprensione delle diverse teorie sopra esposte � li Studio del Notariato n. 4 del 2017 il quale mette in evidenza, tra l'altro, la diversit� tra negozio e sentenza di accertamento, in relazione, in particolare, all'usucapione. "In particolare non si pu� non rilevare come l�attivit� del giudice, determinando l�emanazione di un provvedimento contraddistinto da intrinseca obbligatoriet�, si ponga completamente al di fuori del campo dell�autonomia privata. D�altronde la sentenza � in grado di assicurare una valenza senza dubbio differente: infatti se � vero che al giudice in sede di cognizione non sono attribuiti poteri dispositivi ed il procedimento di accertamento � comunque rimesso alla disponibilit� delle parti, tuttavia, il giudice mantiene un ruolo assolutamente preminente nell�ambito delle valutazioni dei fatti asseriti dalle parti. Mentre l�accertamento giurisdizionale mira a rinvenire e a far valere una realt� cd. �ontologica�, l�accertamento privato invece fissa una verit� �convenzionale�. La sentenza � un atto di autorit� e di giustizia mentre il negozio di accertamento � un atto di libert�. La sentenza � espressione di una fonte imparziale, disinteressata ed estranea al rapporto o alla situazione che ne � oggetto mentre i suddetti caratteri non si rinvengono nel negozio di accertamento. Mentre il negozio di accertamento ai sensi dell�art. 1372 c.c. ha forza di legge tra le parti, la sentenza di accertamento ai sensi dell�art. 2909 c.c. fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Altre differenze sono rinvenibili nell�ambito della partecipazione di tutti gli interessati in quanto mentre nel negozio di accertamento nessun principio obbliga gli interessati a partecipare al negozio stesso, in ambito processuale � ritenuta essenziale invece la partecipazione di tutti gli interessati al processo diretto all�accertamento dell�intervenuta usucapione dovendosi verificare la sopravvenienza di una nuova situazione unitaria ed indivisibile che non pu� essere affermata o negata se non nei confronti di tutti gli interessati; ed ancora, mentre la retroattivit� della sentenza di usucapione � ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e da buona parte della dottrina in tema di negozio di accertamento difficilmente � pensabile di adottare tale soluzione non rientrando la suddetta retroattivit� reale nell�ambito di disponibilit� dei privati in presenza di diritti di terzi incompatibili con il suddetto accertamento. Naturalmente queste differenze non determinano una assoluta diversit� tra accertamento negoziale e giudiziario ma ne giustificano una differenza di disciplina quanto meno dal punto di vista della opponibilit� nei confronti dei terzi. L�aver il legislatore indirettamente ammesso la legittimit� del negozio di accertamento mediante la sua trascrizione non giustifica una parificazione del negozio di accertamento alla sentenza di accertamento. Anzi la volont� del Legislatore di differenziare i due istituti (negozio di accertamento e sentenza di accertamento) potrebbe essere desunta proprio dai diversi effetti derivanti dalla trascrizione ai sensi dell�art. 2643 c.c. e dell�art. 2651 c.c.." Forma e trascrivibilit� del negozio di accertamento[Torna su]
La Giurisprudenza, pacifica nell'ammettere tale figura, focalizza poi l'attenzione su ulteriori aspetti pratici: la forma e la trascrivibilit�. Quanto al primo profilo, l'opinione maggioritaria propugna la libert� di forma, ci� che renderebbe praticabile la prova per testi, anche con riferimento al caso in cui il negozio avesse per oggetto diritti reali, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 1350 c.c., stante l'assenza di qualsivoglia effetto traslativo. Relativamente al secondo punto, poi, qualora l'assetto risultante dalla volont� negoziale comportasse l'acquisto o l'estinzione di diritti, in analogia con quanto prescritto per le sentenze, gli interpreti sarebbero orientati nel senso della trascrivibilit�, purch� la volont� risultasse consacrata in atto pubblico o scrittura privata autenticata. A stridere � proprio l'assimilazione di un negozio, frutto dell'autonomia delle parti, ad una sentenza, vale a dire ad una pronuncia giurisdizionale promanante da un soggetto neutrale, nell'esercizio di un potere sovrano, all'esito di un iter processuale disciplinato dalla legge. Se, infatti, lo scopo precipuo del negozio di accertamento � quello di attestare la sussistenza di un certo stato di fatto o di diritto, � evidente, in primo luogo, come esso non possa essere frutto di comune volont�, limitandosi le parti a �prendere atto� dell'esistente, nonch�, secondariamente, come tale finalit� sia coincidente con quella cui tende il processo di cognizione. L'eliminazione dell'incertezza, allora, deve avvenire solo per tramite del processo, se intesa come accertativa in senso tecnico, potendosi riconoscere libert� negoziale all'autonomia privata solo nei limiti della transazione, in cui la volont� delle parti ha un ruolo ben definito dall'ordinamento ed in seno alla quale l'�accertamento� va inteso, pi� propriamente, come nuova regolamentazione dei rispettivi interessi. Negozio di accertamento: tipologie[Torna su]
� necessario, a questo punto, prendere in esame alcune figure, che, nell'esegesi di Dottrina e Giurisprudenza sono state talvolta accostate al negozio di accertamento.
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