Data: 05/06/2013 09:40:00 - Autore: L.S.
"Ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una pi� economica gestione dell'azienda - la cui scelta imprenditoriale � insindacabile nei suoi profili di congruit� e opportunit� - pu� considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all'indennit� supplementare in ipotesi non definite dai principi di correttezza e buona fede, solo quello non sorretto da alcun motivo (e che quindi sia meramente arbitrario) ovvero sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realt�, di talch� la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell'intento di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore".

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13918 del 3 giugno 2013, ha rigettato il ricorso di un lavoratore, con la qualifica di dirigente, avverso la sentenza del giudice d'Appello che rigettava le richieste del dipendente relative all'indennit� suppletiva in conseguenza dell'ingiustificato licenziamento; al risarcimento del danno per il subito demansionamento; alle differenze retributive relative alla omessa inclusione nel calcolo degli istituti di retribuzione indiretta e del TFR nella retribuzione corrisposta fuori busta paga; alla retribuzione per il periodo di astensione da lavoro per malattia.

Nella specie - precisa la Suprema Corte - "la Corte del merito si � attenuta a siffatto principio valutando, con motivazione immune da vizi logici e coerente sul piano formale, come giustificato il licenziamento in quanto fondato sulla veritiera allegata "diversa organizzazione dell'attivit� della subholding" e "una maggiore integrazione gerarchica tra tutte le funzioni aziendali di tutte le societ�".

I Giudici di Piazza Cavour hanno altres� ricordato che "la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966 e conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, pu� rilevare qualsiasi motivo, purch� apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.".
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