Data: 06/06/2013 16:00:00 - Autore: Teresa Fiortini
di Teresa Fiortini - La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 23866 depositata il 31 maggio 2013, risolvendo un contrasto interpretativo in merito alla questione dell'applicabilit� quoad poenam dell' art 570 c.p. comma primo ovvero del comma secondo all'ipotesi di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 (�Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste all'art. 570 del Codice penale�), ha stabilito che il rinvio all'art. 570 c.p. effettuato dall'art. 12-sexies cit. deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma primo della disposizione codicistica, che costituisce l'opzione pi� favorevole all' imputato.

Tale interpretazione, precisano i magistrati di Piazza Cavour, �evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio e la tutela dei figli minori nell' ipotesi di divorzio; tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio�.
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