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Data: 07/06/2013 09:30:00 - Autore: Teresa Fiortini![]() Il dipendente, con specifico riferimento all' episodio della pausa caffè, si è giustificato ritenendo che il suo allontanamento non aveva sortito alcun effetto sui 15 clienti presenti determinando al più un leggero ritardo nelle operazioni e che in ogni caso operavano altre casse. Circostanza, questa, che i giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 7819/2013, non hanno ritenuto decisiva in quanto “la presenza di una pluralità di casse non esclude comunque che il venir meno di una cassa rallentava le operazioni delle altre sulle quali venivano dirottati i clienti in fila che comunque erano in numero cospicuo né incide sulla valutazione della negligenza della condotta del dipendente espressa nella sentenza di secondo grado”. Precisato, dunque, che il licenziamento va qui contestualizzato in un quadro di reiterate condotte negligenti del bancario è stato ben evidenziato dalla Cassazione che «la giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, deve essere apprezzata con riguardo non soltanto all'interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell'interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito. Né il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro può essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti». |
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