Data: 07/06/2013 10:30:00 - Autore: A.V.
Avv. Francesco Adamo - Modesto parere professionale di un avvocato che ha interesse legittimo all'osservanza della legge.
L'art.2 comma VI della legge 31/12/2012, n. 247 entrata in vigore il 2/2/2013 statuisce che:�l'attivita` professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita` giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, � di competenza degli avvocati�.

Nonostante tale norma sia vigente cos� come il principio ignorantia legis non excusat ancora oggi molti �praticoni� privi del titolo di avvocato, prestano assistenza legale stragiudiziale continuativa alle vittime di sinistri stradali e addirittura, stipulando per costoro contratti di transazione ex art.1965 C.C. con talune assicuratrici che ne hanno interesse oltre a pubblicizzare in luoghi privilegiati da pubblica fede che "prestano assistenza legale".

Si tratta di uno spiacevole fenomeno di malcostume nazionale che alimenta esponenzialmente i costi dei sinistri in danno a malcapitati danneggiati i quali, ignorando che il procacciatore che li adesca sia prezzolato dal �praticone�, spesso aderisce a �transazioni�, certamente sconvenienti per il suo diritto risarcitorio, ma indispensabili al praticone per rivendicare parcella che, diversamente, l'assicuratrice non gli corrisponderebbe.

Quanto sopra occulta un sottobosco d'interessi economici di svariati soggetti i quali, oltre ogni deontologia e scrupolo, hanno l'esclusivo obiettivo di incrementare la loro cassa indipendentemente dagli interessi del malcapitato danneggiato che spesso viene adescato, addirittura in sala di rianimazione o in corsia d'ospedale od ancora, in anticamera d'obitorio.

Il C.O.A. di Siracusa a tal proposito ha preso quella posizione che emerge dal comunicato del 30.04.2013. Premesso quanto sopra, la legge deve essere osservata cos� come l'art.2/VI L.247/12 e qualunque praticone si senta leso, come cittadino ha il diritto di chiederne la riforma, astenendosi dall'interpretarla atteso che anche �l'interpretazione� a pena di cui all'art.348 C.P. gli � preclusa.

Premesso quanto sopra � indispensabile che coloro i quali hanno personale e diretta contezza che l'art.2/VI L.247/12 venga violato, censurando ogni omertosa condotta, espongano ci� al C.O.A. ed alla Magistratura, rimettendo al giudizio valutativo dei predetti organi se i fatti sopra esposti sono in contrasto con la citata normativa.
Avv. Francesco Adamo
Email sladamo@simail.it

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