Data: 07/06/2013 10:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'art. 337 codice penale , viene punito chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza, mentre compie un atto di ufficio o di servizio. L' aggressione posta in essere dal reo deve per� essere diretta a creare un vero e proprio ostacolo al pubblico ufficiale, impedendo a costui di portare a termine il compimento dell'atto di ufficio.
E' proprio ci� che si � verificato nel caso in questione. Ma vi � di pi�. L'aggressore non si � limitato a compiere quegli atti minimi e sufficienti ad opporsi al pubblico ufficiale durante il compimento di atti del proprio ufficio, ed ostacolare la sua attivit�, ma ha anche come precisa la Corte di Cassazione utilizzato � una pi� pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate�.
Ne deriva secondo la Suprema Corte, che � il reato di lesioni personali � aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e pu� concorrere con quello di cui all'articolo 337 cod. pen.� Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe dunque solo quegli atti minimi ed idonei ad opporsi al pubblico ufficiale. Dopodich� scatta il concorso con il reato di lesione personale.
Luigi Del Giudice
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