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Data: 08/06/2013 12:00:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni![]() Il primo � stato collocato dal Legislatore tra i mezzi di ricerca della prova, mentre gli altri due tra le misure cautelari. Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro � quella di creare un vincolo di indisponibilit� di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo; mentre differiscono quanto alle finalit�. Infatti, il sequestro probatorio mira alla ricerca della prova; il sequestro preventivo mira ad interrompere il compimento di un reato, ovvero tende ad inibire l'attivit� di un soggetto imponendogli obblighi di facere e/o di non facere; il sequestro conservativo, infine, mira ad assicurare al procedimento alcuni beni perch� con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute al danneggiato. Soffermiamo la nostra attenzione sulla figura del sequestro probatorio. Il sequestro probatorio ( detto anche sequestro penale) � un mezzo di ricerca della prova e consiste nell'assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalit� probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilit� sulla medesima. Tale vincolo di indisponibilit� serve per conservare immutate le caratteristiche della res, al fine dell'accertamento dei fatti. Dunque, la ratio del sequestro � quella di assicurare al processo il relativo mezzo di prova. Ai sensi dell'art. 253, comma 1, c.p.p. sono oggetto di sequestro probatorio: - il corpo di reato, - le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Pi� precisamente costituiscono corpo di reato, secondo il comma 2 dell'art. 253 c.p.p.,: - le cose sulle quali o mediante le quali il reato � stato commesso (si pensi ad es. testamento falsificato o la pistola impiegata per commettere un omicidio ); - le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Precisiamo cosa debba intendersi per prodotto, profitto e prezzo del reato: - per prodotto del reato si intende il risultato, id est il frutto che il responsabile ottiene dalla sua condotta criminosa; - per profitto del reato si intende il vantaggio economico che deriva dalla commissione del reato - infine, per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato. Non �, dunque, sufficiente classificare una "cosa" come corpo del reato per ipotizzarne la sequestrabilit�, ma � necessario che tale classificazione sia motivata. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato: �In tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non pu� investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilit� di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel comma 2 dell'art. 253 c.p.p., tra la cosa stessa e l'illecito penale. La legittimit� del sequestro del corpo del reato, inoltre, pu� essere deliberata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilit� per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente nomen juris, enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento�. ( Cass., S.U. 11 novembre 1994 sent. n. 20). Nel caso in cui venga in toto a mancare la motivazione di cose qualificate come �corpo del reato�, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalit� probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, la Corte di Cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio del decreto di sequestro o dell'ordinanza di riesame carenti di motivazione al riguardo. Chi scrive ritiene importante evidenziare che l'atto di sequestro non � un atto basato su modulistiche standardizzate. Difatti, � stata abbandonata, in quanto non pi� condivisibile, la prassi di limitare la stesura di tale verbale a poche righe su moduli standard che non consentono, a causa dello spazio assai ridotto, di motivare in modo chiaro l'esecuzione del sequestro. Sul punto, recentemente, si � espressa, anche, la Suprema Corte con sentenza n. 180 del 10.01.2012, chiarendo come nell'ipotesi di sequestro probatorio deve essere specificata, a pena di nullit�, la finalit� probatoria che si intende perseguire. Passiamo ora ad esaminare gli aspetti procedurali del sequestro probatorio. In genere, l'ambito di operativit� del sequestro probatorio � la fase delle indagini preliminare. Chi pu� procedere al sequestro? Pu� procedervi sia il pubblico Ministero che la polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 253 c.p.p.. Quando il sequestro � eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, una copia del verbale � consegnata alla persona cui sono state sequestrate le cose. Subito dopo l'esecuzione, la polizia giudiziaria deve, ai sensi dell'art. 355, comma 1, c.p.p., provvedere a trasmettere il verbale �senza ritardo� e, comunque, �non oltre le 48 ore al pubblico ministero del luogo dove il sequestro � stato eseguito�. Il pubblico ministero ha altre 48 ore per la convalida dell'operato in via d'urgenza (art.355, comma 2, c.p.p.). Chi scrive ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul lettore sul fatto che il verbale di sequestro � atto destinato ad entrare a far parte del fascicolo del dibattimento ecco perch� � richiesta una motivazione esaustiva, cio� che indichi, pur se sommariamente, i fatti e gli elementi base del reato perseguito. La qualificazione giuridica del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria spetta al pubblico ministero che, in quanto dominus della fase delle indagini, ha il potere di classificare come sequestro preventivo quello disposto dalla polizia con dichiarate finalit� probatorie con la conseguenza che il regime delle impugnazioni deve, poi, adeguarsi alla scelta del pubblico ministero. Ci� � confermato dalla Suprema Corte che ha stabilito: � ai fini della convalida del sequestro il pubblico ministero non � vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben pu� ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo�. ( Cass., S.U. 18 giugno 1991- 24 luglio 1991 n. 9) Peraltro il pubblico ministero, anche quando decide di non convalidare il sequestro effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, pu� ordinare in piena autonomia (finch� sono in corso le indagini preliminari) il sequestro delle cose gi� vincolate (rectius: sequestrate) dalla polizia giudiziaria; ci� indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo restituite alla persona interessata. Oltre che all'organo inquirente, anche a quello giurisdizionale � riconosciuto il potere di attivare un provvedimento di sequestro: ci� si verificher�, di regola, ad imputazione gi� formulata, allorch� le parti avranno come naturale interlocutore il giudice. Il giudice potr� disporre il sequestro tanto a richiesta di parte, quanto ex officio, se in fase di dibattimento (art. 507 c.p.p.). Talvolta pu� accadere che l'intervento del giudice venga sollecitato ancor prima che si sia conclusa la fase delle indagini preliminari; ci� si verifica quando in sede di indagini preliminari il pubblico ministero rifiuti un sequestro richiesto dall'interessato vale a dire del danneggiato, della persona offesa o della persona indagata. Il giudice delle indagini preliminari provvede dopo che lo stesso pubblico ministero gli abbia trasmessa l'istanza accompagnata dal proprio parere. La decisione, ai sensi dell'art. 127 comma 7, c.p.p. va adottata nelle forme del rito camerale ed � soggetta a ricorso per Cassazione. Secondo la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n.190 del 23 aprile 1991), �nel caso in cui il pubblico ministero non adempisse il dovere di investire della richiesta di sequestro da lui non condivisa il giudice per le indagini preliminari, questi ben potrebbe, nel corso dell'udienza preliminare, disporre del �potere sostitutivo conferitogli dall'art. 368, in quanto non potuto esercitare per l'inottemperanza da parte del pubblico ministero della procedura ivi dettata". Natura atto di sequestro. Quanto alla natura deve osservarsi che l'atto di sequestro � atto a sorpresa e atto irripetibile. Quanto al primo aspetto natura di �atto a sorpresa�( quando ad esso vi procedono direttamente gli ufficiali di polizia giudiziaria) non pu� in alcun modo inficiare le garanzie di difesa poste dal nostro ordinamento a favore dell'indagato. Per sua natura il sequestro �, anche, atto irripetibile. La Suprema Corte ha stabilito � il verbale di sequestro pu� essere inserito nel fascicolo dibattimentale, ai sensi dell'art. 431 c.p.p. ed utilizzato quale fonte di prova. Infatti, il sequestro rientra nella categoria degli atti non ripetibili quale tipico atto di indagine a sorpresa, il cui risultato � per natura condizionato dalla segretezza della sua disposizione e dalla tempestivit� della sua esecuzione, non potendo essere nuovamente posto in essere in modo utile dato che, una volta sfruttata, la sorpresa, che ne costituisce essenziale connotazione, si esaurisce e non pu� essere pi� rinnovata�. ( Cass. Sez. VI, 14 novembre 1991- 10 gennaio 1992, n.182 ). Nel medesimo fascicolo devono essere inseriti, anche, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, acquisite dalla polizia giudiziaria, qualora non debbano essere custoditi altrove. Limiti riguardanti l'oggetto del sequestro probatorio. Sono previsti dei limiti alla sequestrabilit�, al fine di tutelare alcuni interessi ritenuti preminenti rispetto alle esigenze che con l'atto di sequestro si intende realizzare. Quali sono questi limiti? Tali limiti in primis riguardano gli atti relativi all'oggetto della difesa ed alla corrispondenza tra imputato e difensore. L'art. 103 c.p.p. rubricato �Garanzie di libert� del difensore� al comma 2 stabilisce che �presso i difensori [�] non si pu� procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa [�]�. La ratio della norma � duplice da un lato mira ad impedire l'assicurazione per fini probatori di atti che potrebbero essere coperti da segreto, dall'altro a rafforzare la tutela della posizione istituzionale della difesa sia nel procedimento sia nel processo penale. La insequestrabilit� per ragioni di natura difensiva comprende, anche, la corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore. Infatti, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 c.p.p. : � sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra imputato e il proprio difensore, in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni [�]". Il divieto di procedere a sequestro di carte, documenti e corrispondenza destinati all'esercizio dell'attivit� di difesa viene meno nell'eventualit� che essi costituiscano corpi di reato, come dispone l'art. 103 commi 2 e 6 c.p.p., ma resiste di fronte alle cose pertinenti al reato che, se affidate al difensore per l'adempimento del suo ufficio, ricadono nella previsione di insequestrabilit�. Durata e restituzione delle cose sequestrate. |
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