Data: 16/06/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione quinta, sentenza n. 14189 del 5 giugno 2013. La legge 212/2000 all'art. 7 (statuto dei diritti del contribuente) prescrive l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, un privato propone ricorso avverso sentenza di merito contemplante la legittimit� dell'avviso di accertamento notificato al ricorrente, relativo ai versamenti IVA per l'anno 2000, lamentando carenza di motivazione dell'atto stesso.

 

Il privato ricorre in Cassazione denunciando difetto ed illogicit� di motivazione della sentenza impugnata, nonch� violazione di legge. Pronunciandosi sul punto ricorda la Suprema Corte come �l'obbligo di motivazione degli atti tributari pu� essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato�. L'importante � che dall'avviso di accertamento sia possibile, per il contribuente e per il giudice in caso di controversia, �individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento�. Di fatto tale allegazione � venuta a mancare, anche se il contribuente � venuto comunque in possesso di elementi utili a predisporre la propria difesa; la sentenza viene dunque cassata con rinvio.


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