Data: 17/06/2013 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 14067 del 4 giugno 2013. Nel caso in oggetto un privato subisce furto del veicolo posteggiato presso un parcheggio a pagamento, area di posteggio concessa in gestione dal Comune di Milano ad un ente privato. Egli agisce avverso il gestore del parcheggio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Il giudice di primo grado rigetta la domanda basandosi sulla circostanza che il contratto atipico di parcheggio concluso tra le parti contemplasse soltanto il godimento dello spazio messo a disposizione dal parcheggiatore e non anche un correlato vincolo di custodia. Il giudice d'appello, al contrario, accoglie la successiva impugnazione condannando l'ente gestore al risarcimento del danno: il contratto di parcheggio godrebbe delle medesime caratteristiche del contratto di deposito, essendo irrilevanti eventuali clausole di esclusione della responsabilità apposte dal gestore (ad esempio, cartelli attestanti la qualità di parcheggio non custodito) se non approvate per iscritto dalle parti.

In realtà alcune zone di parcheggio, come nel caso di specie, sarebbero state costruite in ottemperanza alla legge 122/1989 e della successiva 285/1992, in corrispondenza di determinati snodi stradali, al fine di decongestionare il traffico cittadino. Per tali tipologie non sarebbe applicabile la disciplina di cui agli artt. 1776 e seguenti cod. civ., con conseguente esonero di custodia dei veicoli parcheggiati. La Suprema Corte afferma infatti che “l'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento (…) non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso di parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (…) e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso”. “Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta”. Né le caratteristiche di “parcheggio meccanizzato” valgono a qualificare come custodita la sosta dei mezzi in queste zone particolari. Il ricorso viene dunque respinto.


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