Data: 11/06/2013 18:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14207 del 5 giugno 2013. In tema di infortuni sul lavoro importanti fonti normative di riferimento sono l'art. 2087 cod. civ. e l'art. 7 d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Il primo � espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore, mentre il secondo, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevede l'obbligo per il committente, nella cui disponibilit� permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrit� e la salute dei lavoratori.  Non rileva dunque la circostanza che i lavoratori impiegati siano dipendenti di un'impresa appaltatrice; resta comunque a carico del committente l'onere di fornire un'informazione adeguata ai singoli lavoratori e non soltanto all'azienda appaltatrice nel suo complesso, sia in materia di cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di prevenzione e protezione dei rischi connessi, sia alla disposizione dei luoghi di lavoro e circa la presenza di macchinari pericolosi. 

La Suprema Corte si pronuncia sul punto rigettando il ricorso promosso dall'azienda committente, affermando che l'omissione di tali cautele da parte dei lavoratori non � idonea ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento lesivo, essendo comunque ritenuto colposo il comportamento del committente che non abbia provveduto ad onorare il vincolo d'informazione, cos� come stabilito per legge. La circostanza che il lavoratore abbia dimenticato o volontariamente omesso di adottare le cautele necessarie non pu� essere considerata anomala n� eccezionale; nel caso di specie quindi non si configurerebbe il c.d. rischio elettivo.


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