|
Data: 17/06/2013 16:20:00 - Autore: L.S. "L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integritā fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 codice civile č un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attivitā esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attivitā lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14468 del 7 giugno 2013, ha precisato che sussiste l'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro per il danno non patrimoniale subito dalla dipendente per una patologia cagionata dal malfunzionamento di apparecchi utilizzati per servizio. La Corte d'Appello ha correttamente sottolineato che, in merito alla specifica responsabilitā datoriale, doveva rilevarsi che la pregressa patologia di radiotermite, riscontrata nella lavoratrice, con data certa, messa in corrispondenza con il cattivo funzionamento dei macchinari in uso presso il reparto di radiologia (in atti lettere, risalenti al 1989, 1990, 1992-93, a firma dei primari del reparto, di segnalazione di guasti e di emissione eccessiva di radiazioni da parte dei macchinari), era indice di sicura conoscenza o, quantomeno, di facile conoscibilitā di una situazione a rischio, che il datore di lavoro aveva l'onere di prevedere e garantire da possibili conseguenze negative. Non appare condivisibile - affermano i giudici di legittimitā - l'assunto secondo cui il dedotto rispetto della normativa specifica di cui al DPR n. 185/64 e del DM 6-6-1968 (in vigore all'epoca dei fatti) escluderebbe la possibilitā di configurare una responsabilitā colposa del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.. |
|