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Data: 12/06/2013 18:40:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni Nel nostro ordinamento il diritto d'autore è regolato dal Codice Civile, libro quinto, titolo IX, capo I, agli articoli 2575-2583 c.c. e dalla Legge n. 633, del 22 aprile 1941, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Tale legge, a seguito degli innumerevoli sviluppi sia commerciali che tecnologici, ha subito diverse modifiche e aggiornamenti. Su tale materia è, anche, intervenuta l'Unione Europea con trattati e convenzioni internazionali. L'articolo 1, della L. 633 del 1941, definisce quali siano le opere sottoposte a tale tutela: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". Ricadono nell'ambito di tale tutela anche i programmi per computer (software) e le banche dati. Prima di passare alla disamina degli strumenti di tutela che il Legislatore ha previsto in sede civile e in sede penale è d'uopo, in primis, soffermarsi sul concetto di diritto d'autore. Giuridicamente parlando il diritto d'autore può essere definito come quel legame, vincolo che viene a crearsi tra l'opera dell'ingegno e colui che l'ha creata. Il diritto d'autore consta di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo mira a tutelare la personalità dell'autore, cioè il suo onore e la sua reputazione. I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili. Con riferimento a questo ultimo requisito - l'inalienabilità - è bene osservare che l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, da parte dell'autore a terzi, non pregiudica il diritto morale che rimane, difatti, inalterato. E, ancora, i diritti morali sono autonomi, cioè il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Nel caso in cui concorrano gravi ragioni morali è riconosciuto all'autore di disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici. E' bene, dunque, sottolineare che, nonostante il diritto morale sia inalienabile, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41). I diritti morali, con una sola eccezione, sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi. Difatti, l'art. 23 della summenzionata Legge stabilisce che: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" Il diritto morale si manifesta in una serie di facoltà: diritto alla paternità dell'opera - ex art. 20 L. 633/41: cioè l'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera. In altre parole di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'ideatore e ciò anche nell'ipotesi in cui non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. Spesso accade che qualcuno faccia passare fraudolentemente come propria un'opera dell'ingegno altrui: l'usurpazione della paternità dell'opera costituisce “plagio” (dal latino plagium: furto). In questo caso il vero autore può difendersi ottenendo, per via giudiziale, la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni e, ancor più, di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione; diritto all'integrità dell'opera - ex art. 20 L. 633/41: l'autore ha diritto ad essere valutato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha creata e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto ha una duplice finalità: da un lato mira a tutelare le modifiche (id est quelle modifiche che determinano un reale pregiudizio alla personalità dell'autore) dell'opera, dall'altro lato il modus di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e, quindi, il giudizio da parte del pubblico. Nel valutare se la modificazione dell'opera crei pregiudizio all'onore, alla reputazione dell'autore occorre tener conto et delle esigenze di carattere tecnico sorte nel corso della realizzazione dell'opera et delle esigenze pratiche del committente che l'opera non ha soddisfatto ( per fare un esempio si pensi agli articoli di un giornale: al direttore è attribuito, ai sensi dell'art. 41 L.633/ 41 il “[…] diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo”. L'art. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 del c.c. riconoscono all'autore dell'opera il diritto al pentimento. In cosa consiste tale diritto? L'autore può esercitare tale diritto ritirando l'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. Vieppiù !! L'autore, in tal caso, è obbligato a corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è inalienabile e irrinunciabile e, pertanto, a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non può essere esercitato dai familiari. Tale diritto, difatti, "è personale e non trasmissibile" (art 142 comma 2 L. 633/41). Chi scrive, per completezza, ritiene spendere qualche parola anche sul diritto d'inedito. Tale diritto può essere definito, dal momento che l'autore dell'opera è l'unico dominus della pubblicazione dell'opera ergo del momento in cui essa deve avvenire, come il diritto di decidere in piena libertà se divulgare o meno l'opera individuando il momento più opportuno, più propizio per tale pubblicazione. Insomma, così come ha diritto di rivelare o meno il proprio nome, l'autore ha diritto di pubblicare la propria opera o di lasciarla per sempre nell'inedito. Una volta estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. Quanto ai diritti di utilizzazione economica ( detti anche diritti patrimoniali) la normativa è dettata dalla Legge sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono tali diritti è l'art. 12 L. 633/41 dove si legge: “ L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.” Questi diritti durano per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41). Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per un periodo di tre anni, salvo che per decisione dell'autorità giudiziaria. Decorsi i tre anni gli eredi possono stabilire, di comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici (art 115 L. 633/41). Si tenga presente che la comunione è regolata dalle disposizioni contenute nel codice civile. In questa ipotesi uno dei coeredi oppure una persona estranea alla successione dovrà assumersi il compito di gestire l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione. Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile il compito sarà affidato alla SIAE (art 116 L. 633/41). L'amministrazione si occuperà esclusivamente dei diritti di utilizzazione dell'opera. I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in certi casi, degradati a diritti a compenso ciò in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi. L'articolo 27 L.633/41 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione; se entro tale termine l'autore si rivela, allora troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 25 della suddetta legge. I diritti di utilizzazione economica si distinguono in tre categorie: - diritti di riproduzione e distribuzione; - diritti di comunicazione al pubblico; - diritti di traduzione ed elaborazione. Tutti i diritti appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro vale a dire che l'esercizio di uno non esclude, pertanto, l'esercizio dell'altro (art. 19, comma 1 L. 633/41). In quale momento nasce il diritto d'autore? Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il Legislatore identifica in una “particolare espressione del lavoro intellettuale”(art. 2576 c.c.). Quindi, è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina. Sul concetto di “creatività” è intervenuta la Suprema Corte stabilendo che “Il concetto giuridico di creatività, al quale si riferiscono gli art. 2576 c.c. e 1 l. n. 633/41, non coincide con quelli di creazione , originalità e novità assoluta , ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e s'identifica con l'apporto individuale e personale” ( si veda Cass. Sez. I, 16.06.2011, n. 13249; Trib.Bari sez. V 07.02.2011). Inoltre, per l'autore dell'opera non vi è alcun obbligo di deposito di registrazione o di pubblicazione della stessa. Questo sta a significare che l'autore ha la facoltà di utilizzare la propria opera in ogni forma e modo: è dominus della sua opera ripetita iuvant! Il riconoscimento di tale facoltà trova il suo punto di forza anche a livello costituzionale; difatti, l'art. 41 cost. sancisce la libertà di iniziativa economica privata. Il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera una serie di facoltà esclusive ( cosiddette negative) perché mirano ad impedire ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Tra queste menzioniamo: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico… Inoltre, la scrivente ritiene necessario chiarire che le summenzionate facoltà sono indipendenti l'una dall'altra, pertanto, l'esercizio di una non esclude l'esercizio delle altre. E, ancora, tali facoltà riguardano sia l'opera in toto che nelle sue distinte parti. Può capitare che queste due sfere del diritto d'autore vengano lese o messe in pericolo da soggetti terzi attraverso comportamenti vietati ed in contrasto con il diritto de quo. In presenza di comportamenti lesivi di tale diritto la legge prevede una serie di strumenti di tutela et in sede civile et in sede penale. Tra gli strumenti di tutela in sede civile vanno menzionati:
- una tende ad accertare la titolarità del diritto di utilizzazione economica quando il diritto de quo non è stato ancora violato, ma l'interessato ha motivo di temerne la lesione; - l'altra va esercitata quando si è verificata la lesione al fine di impedire la continuazione o ripetizione del comportamento illecito.
La Legge 633 del 1941 ha previsto una serie di misure al fine di agevolare l'esercizio di dette azioni. Tali misure, che vengono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono: la descrizione, l'accertamento, la perizia e il sequestro di ciò che costituisce violazione del diritto di utilizzazione. Va, infine, precisato Pronunciando l'inibitoria, il Giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o, ancora, per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Infine, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può ordinare che la sentenza che riscontra la violazione venga pubblicata in uno o più giornali a spese della parte soccombente. In sede penale, le violazioni del diritto d'autore sono punite o con la privazione della libertà personale e/o con l'applicazione di pene pecuniarie. In generale possiamo affermare che le sanzioni penali mirano a tutelare tutte le opere disciplinate dalla legge vale a dire opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura... da qualunque forma di utilizzazione illecita dettagliatamente descritta nelle norme di cui alla Sezione II ,Difese e sanzioni penali, Legge 633/41. Spero che con questo mio scritto abbia delineato in modo chiaro ed esauriente un argomento assai delicato e complesso come quello del diritto d'autore. Vedi anche: Il diritto d'autore riguarda diversi settori e in ciascuno di questi è la naturale conseguenza della creazione di un'opera di ingegno. Per questo vi rientrano sia le opere artistiche e scientifiche, sia gli scritti ispirati dalla fantasia (romanzi), sia i saggi e gli articoli di qualunque natura essi siano. La protezione del diritto d'autore rientra nell'ordinamento italiano fra i diritti inviolabili dell'uomo. Vedi anche: » Leggi a tutela del diritto d'autore » Come la SIAE tutela i diritti d'autore |
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