Data: 12/06/2013 18:40:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni
Nel nostro ordinamento il diritto d'autore � regolato dal Codice Civile, libro quinto, titolo IX, capo I, agli articoli 2575-2583 c.c. e dalla Legge n. 633, del 22 aprile 1941, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Tale legge, a seguito degli innumerevoli sviluppi sia commerciali che tecnologici, ha subito diverse modifiche e aggiornamenti. Su tale materia �, anche, intervenuta l'Unione Europea con trattati e convenzioni internazionali. L'articolo 1, della L. 633 del 1941, definisce quali siano le opere sottoposte a tale tutela: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". Ricadono nell'ambito di tale tutela anche i programmi per computer (software) e le banche dati.  

Prima di passare alla disamina degli strumenti di tutela che il Legislatore ha previsto in sede civile e in sede penale � d'uopo, in primis, soffermarsi sul concetto di diritto d'autore.

Giuridicamente parlando il diritto d'autore pu� essere definito come quel legame, vincolo che viene a crearsi tra l'opera dell'ingegno e colui che l'ha creata. Il diritto d'autore consta di due elementi fondamentali:

 il diritto morale

 e il diritto di utilizzazione economica. 

Il primo mira a tutelare la personalit� dell'autore, cio� il suo onore e la sua reputazione. I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili. Con riferimento a questo ultimo requisito - l'inalienabilit� - � bene osservare che l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, da parte dell'autore a terzi, non pregiudica il diritto morale che rimane, difatti, inalterato. E, ancora, i diritti morali sono autonomi, cio� il diritto morale � indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Nel caso in cui concorrano gravi ragioni morali � riconosciuto all'autore di disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici.

E' bene, dunque, sottolineare che, nonostante il diritto morale sia inalienabile, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non � pi� ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41).

I diritti morali, con una sola eccezione, sono  illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi. Difatti, l'art. 23 della summenzionata Legge stabilisce che: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale pu� essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti"

Il diritto morale si manifesta in una serie di facolt�:

diritto alla paternit� dell'opera - ex art. 20 L. 633/41: cio� l'autore ha il diritto di rivendicare la paternit� dell'opera. In altre parole di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'ideatore e ci� anche nell'ipotesi in cui  non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. Spesso accade che qualcuno faccia passare fraudolentemente come propria un'opera dell'ingegno altrui: l'usurpazione della paternit� dell'opera costituisce �plagio� (dal latino plagium: furto). In questo caso il vero autore pu� difendersi ottenendo, per via giudiziale, la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni  e, ancor pi�, di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione;

diritto all'integrit� dell'opera - ex art. 20 L. 633/41: l'autore ha diritto ad essere valutato dal pubblico per l'opera cos� come egli l'ha creata e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto ha una duplice finalit�: da un lato mira a tutelare le modifiche (id est quelle modifiche che determinano un reale pregiudizio alla personalit� dell'autore) dell'opera, dall'altro lato il modus di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e, quindi, il giudizio da parte del pubblico. Nel valutare se la modificazione dell'opera crei pregiudizio all'onore,  alla reputazione dell'autore occorre tener conto et delle esigenze di carattere tecnico sorte nel corso della realizzazione dell'opera et delle esigenze pratiche del committente che l'opera non ha soddisfatto ( per fare un esempio si pensi agli articoli di un giornale: al direttore � attribuito, ai sensi dell'art. 41 L.633/ 41 il �[�] diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facolt� si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo�.

L'art. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 del c.c. riconoscono all'autore dell'opera il diritto al pentimento. In cosa consiste tale diritto? L'autore pu� esercitare tale diritto ritirando l'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. Vieppi� !! L'autore, in tal caso, � obbligato a corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto � inalienabile e irrinunciabile e, pertanto, a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non pu� essere esercitato dai familiari. Tale diritto, difatti, "� personale e non trasmissibile" (art 142 comma 2 L. 633/41).

 Chi scrive, per completezza, ritiene spendere qualche parola anche sul diritto d'inedito. Tale diritto pu� essere definito, dal momento che l'autore dell'opera � l'unico dominus della pubblicazione dell'opera ergo del momento in cui essa deve avvenire, come il diritto di decidere in piena libert� se divulgare o meno l'opera individuando  il momento pi� opportuno, pi� propizio per tale pubblicazione. Insomma, cos� come ha diritto di rivelare o meno il proprio nome, l'autore ha diritto di pubblicare la propria opera o di lasciarla per sempre nell'inedito.

Una volta estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed � liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purch� sia rispettato il diritto morale alla titolarit� artistica.

Quanto ai diritti di utilizzazione economica ( detti anche diritti patrimoniali) la normativa � dettata dalla  Legge sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono tali diritti � l'art. 12 L. 633/41 dove si legge:  L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altres� il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.�

Questi diritti durano per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41).

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per un periodo di tre anni, salvo che per decisione dell'autorit� giudiziaria.

Decorsi i tre anni gli eredi possono stabilire, di comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sar� da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici (art 115 L. 633/41). Si tenga presente che la comunione � regolata dalle disposizioni contenute nel codice civile.

In questa ipotesi uno dei coeredi oppure una persona estranea alla successione dovr� assumersi il compito di gestire l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione. Nell'ipotesi in cui ci� non fosse possibile il compito sar� affidato alla SIAE (art 116 L. 633/41). L'amministrazione si  occuper� esclusivamente dei diritti di utilizzazione dell'opera.

I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in certi casi, degradati a diritti a compenso ci� in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi.

L'articolo 27 L.633/41 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione;  se entro tale termine l'autore si rivela, allora trover� applicazione quanto stabilito dall'articolo 25 della suddetta legge.

I diritti di utilizzazione economica si distinguono in tre categorie:

-        diritti di riproduzione e distribuzione;

-        diritti di comunicazione al pubblico;

-        diritti di traduzione ed elaborazione.

Tutti i diritti appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro vale a dire che l'esercizio di uno non esclude, pertanto, l'esercizio dell'altro (art. 19, comma 1 L. 633/41).

In quale momento nasce il diritto d'autore?

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il Legislatore identifica in una �particolare espressione del lavoro intellettuale�(art. 2576 c.c.). 

Quindi, � dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina. Sul concetto di �creativit�� � intervenuta la Suprema Corte  stabilendo che �Il concetto giuridico di creativit�, al quale si riferiscono gli art. 2576 c.c. e 1 l. n. 633/41, non coincide con quelli di creazione , originalit� e novit� assoluta , ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettivit� appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e s'identifica con l'apporto individuale e personale� ( si veda Cass. Sez. I, 16.06.2011, n. 13249; Trib.Bari sez. V 07.02.2011). Inoltre, per l'autore dell'opera non vi � alcun obbligo di deposito di registrazione o di pubblicazione della stessa.

Questo sta a significare che l'autore ha la facolt� di utilizzare la propria opera in ogni forma e modo: � dominus della sua opera ripetita iuvant! Il riconoscimento di tale  facolt� trova il suo punto di forza anche a livello costituzionale; difatti, l'art. 41 cost. sancisce la libert� di iniziativa economica privata.

 Il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera una serie di facolt� esclusive ( cosiddette negative)  perch� mirano ad impedire  ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Tra queste menzioniamo: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico�

Inoltre, la scrivente ritiene necessario chiarire che le summenzionate facolt� sono indipendenti l'una dall'altra, pertanto, l'esercizio di una non esclude l'esercizio delle altre. E, ancora, tali facolt� riguardano sia l'opera in toto che nelle sue distinte parti.

Pu� capitare che queste due sfere del diritto d'autore vengano lese o messe in pericolo da soggetti terzi attraverso comportamenti vietati ed in contrasto con il diritto de quo.

In presenza di comportamenti lesivi di tale diritto la legge prevede una serie di strumenti di tutela et in sede civile et in sede penale.

Tra gli strumenti di tutela in sede civile vanno menzionati:

  • Azione di accertamento cautelare e con funzione inibitoria: l'art. 156 L. 633/41 prevede che, chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gi� verificata, pu� agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia inibita la violazione. Il nostro Legislatore ha previsto due tipi di azioni giudiziarie:

- una tende ad accertare la titolarit� del diritto di utilizzazione economica quando il diritto de quo non � stato ancora violato, ma l'interessato ha motivo di temerne la lesione;

- l'altra va esercitata quando si � verificata la lesione al fine di impedire la continuazione o ripetizione del comportamento illecito.

  • Azione a tutela del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell'opera: il titolare del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera destinata a un pubblico spettacolo ( per esempio l'opera cinematografica, o  un'opera  musicale) pu� presentare  al Prefetto della Provincia un'istanza volta ad ottenere la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
    Il Prefetto provvede sull'istanza, in base alle notizie e alla documentazione allegata, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo il diritto della parte interessata di adire l'Autorit� Giudiziaria, per ulteriori provvedimenti.
  • Azione per la distruzione o rimozione del risultato del comportamento illecito: in questo caso il soggetto che viene leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante pu� agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (per esempio gli esemplari dell'opera che � stata illecitamente riprodotta).
    Oggetto di rimozione o distruzione possono essere solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonch� gli strumenti utilizzati per la riproduzione o diffusione. In aggiunta o in alternativa a tale azione � prevista
    l'azione per il risarcimento del danno. Con tale azione � possibile agire per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento lesivo. Chi scrive ritiene necessario sottolineare che  in questo caso la materia della responsabilit� per danni segue la disciplina generale quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi, alla prova del danno ed al quantum.

La Legge 633 del 1941 ha previsto una serie di misure  al fine di agevolare l'esercizio di dette azioni. Tali misure, che vengono disposte dall'Autorit� Giudiziaria, sono: la descrizione, l'accertamento, la perizia e il sequestro di ci� che costituisce violazione del diritto di utilizzazione. Va, infine, precisato
che il titolare di un diritto di utilizzazione economica pu� chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivit� che costituisca violazione del diritto stesso, secondo quanto stabilito dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

Pronunciando l'inibitoria, il Giudice pu� fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o, ancora, per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Infine, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, pu� ordinare che la sentenza che riscontra la violazione venga pubblicata in uno o pi� giornali a spese della parte soccombente.
Tale ulteriore sanzione mira da un lato a rendere nota la vicenda e dall'altro funziona come deterrente per il discredito che potrebbe derivare all'autore dell'illecito.

 In sede penale, le violazioni del diritto d'autore sono punite o con la privazione della libert� personale e/o con l'applicazione di pene pecuniarie.

In generale possiamo affermare che le sanzioni penali mirano a tutelare tutte le opere disciplinate dalla legge vale a  dire opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura... da qualunque forma di utilizzazione illecita dettagliatamente descritta nelle norme di cui alla Sezione II ,Difese e sanzioni penali, Legge 633/41.

Spero che con questo mio scritto abbia delineato in modo chiaro ed esauriente un argomento assai delicato e complesso come quello del diritto d'autore.

Vedi anche: 

Il diritto d'autore riguarda diversi settori e in ciascuno di questi � la naturale conseguenza della creazione di un'opera di ingegno. Per questo vi rientrano sia le opere artistiche e scientifiche, sia gli scritti ispirati dalla fantasia (romanzi), sia i saggi e gli articoli di qualunque natura essi siano. La protezione del diritto d'autore rientra nell'ordinamento italiano fra i diritti inviolabili dell'uomo.

Vedi anche:

� Leggi a tutela del diritto d'autore 

� Come la SIAE tutela i diritti d'autore 


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